Art. 8.
                 Esposizione a radiazioni ionizzanti
        (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69)

  1.  Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attivita'
in  zone  classificate  o,  comunque, essere adibite ad attivita' che
potrebbero   esporre   il   nascituro  ad  una  dose  che  ecceda  un
millisievert durante il periodo della gravidanza.
  2.  E'  fatto  obbligo  alle lavoratrici di comunicare al datore di
lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.
  3.  E' altresi' vietato adibire le donne che allattano ad attivita'
comportanti un rischio di contaminazione.