Art. 9. Polizia di Stato, penitenziaria e municipale (legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 14) 1. Fermo restando quanto previsto dal presente Capo, durante la gravidanza e' vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato. 2. Per le appartenenti alla Polizia di Stato, gli accertamenti tecnico-sanitari previsti dal presente testo unico sono devoluti al servizio sanitario dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in conformita' all'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale femminile del corpo di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia municipale.
Nota all'art. 9: - Si riporta l'art. 96 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti): "Art. 96 (Limiti di esposizione). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con i Ministri dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale e della protezione civile, sentiti il CNR, l'ANPA, l'ENEA, l'ISS e l'ISPESL sono fissati, con riferimento alle diverse modalita' di esposizione di cui al decreto ai sensi dell'art. 82: a) i limiti di dose per: 1) lavoratori esposti; 2) apprendisti e studenti; 3) lavoratori autonomi e dipendenti da terzi; 4) Lavoratori non esposti; b) i valori di dose che comportano la sorveglianza medica eccezionale e l'obbligo di cui agli articoli 91 e 92. 2. Il decreto di cui al comma 1 puo' altresi' stabilire particolari limiti di dose o condizioni di esposiziore per le lavoratrici in eta' fertile, nonche' per le apprendiste e studentesse in eta' fertile, di cui all'art. 70. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e della protezione civile, sentiti il CNR, l'ANPA, l'ISS e l'ISPESL sono fissati i limiti di dose per le persone del pubblico. 4. Con i decreti di cui ai commi 1 e 3 vengono definite le specifiche grandezze radioprotezionistiche, come mezzo per garantire l'osservanza dei limiti di dose, con i relativi criteri di utilizzazione, anche per i casi di esposizione esterna e interna concomitante. 5. Con i decreti di cui ai commi 1 e 3 possono essere stabiliti particolari casi per i quali non si applicano i limiti di dose di cui agli stessi decreti. 6. Nel decreto di cui al comma 1 sono altresi' stabiliti i valori di concentrazione di radionuclidi nelle acque di miniera ai fini dell'art. 16, comma 1. 7. I limiti ed i valori di dose di cui ai commi 1 e 3 nonche' le specifiche grandezze ed i criteri di cui al comma 4 debbono essere fissati ed aggiornati nel rispetto degli obiettivi di radioprotezione stabiliti dalle direttive dell'Unione europea.". Nota all'art. 9, comma 2: - La legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1978, n. 360, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 6, lettera z) e' il seguente: "Art. 6 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: a) - v) omissis; z) i servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente.".