Art. 9.
            Polizia di Stato, penitenziaria e municipale
               (legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13;
                 legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 14)

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto dal presente Capo, durante la
gravidanza  e'  vietato  adibire  al lavoro operativo le appartenenti
alla Polizia di Stato.
  2.  Per  le  appartenenti  alla  Polizia di Stato, gli accertamenti
tecnico-sanitari  previsti  dal presente testo unico sono devoluti al
servizio  sanitario dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in
conformita' all'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, e successive modificazioni.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 1 si applicano al personale
femminile  del  corpo  di polizia penitenziaria e ai corpi di polizia
municipale.
 
          Nota all'art. 9:
              - Si riporta l'art. 96 del decreto legislativo 17 marzo
          1995,  n.  230  (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom,
          90/641/Euratom,  92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di
          radiazioni ionizzanti):
              "Art.  96 (Limiti di esposizione). - 1. Con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro   della   sanita',   d'intesa   con   i   Ministri
          dell'ambiente,  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e
          della  protezione  civile,  sentiti il CNR, l'ANPA, l'ENEA,
          l'ISS e l'ISPESL sono fissati, con riferimento alle diverse
          modalita'  di  esposizione  di  cui  al  decreto  ai  sensi
          dell'art. 82:
                a) i limiti di dose per:
                  1) lavoratori esposti;
                  2) apprendisti e studenti;
                  3) lavoratori autonomi e dipendenti da terzi;
                  4) Lavoratori non esposti;
                b) i  valori  di  dose che comportano la sorveglianza
          medica  eccezionale  e  l'obbligo di cui agli articoli 91 e
          92.
              2. Il decreto di cui al comma 1 puo' altresi' stabilire
          particolari  limiti di dose o condizioni di esposiziore per
          le  lavoratrici in eta' fertile, nonche' per le apprendiste
          e studentesse in eta' fertile, di cui all'art. 70.
              3.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,   su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente,  di
          concerto  con  i  Ministri della sanita' e della protezione
          civile,  sentiti  il  CNR,  l'ANPA,  l'ISS  e l'ISPESL sono
          fissati i limiti di dose per le persone del pubblico.
              4. Con i decreti di cui ai commi 1 e 3 vengono definite
          le  specifiche  grandezze radioprotezionistiche, come mezzo
          per  garantire  l'osservanza  dei  limiti  di  dose,  con i
          relativi  criteri  di  utilizzazione,  anche  per i casi di
          esposizione esterna e interna concomitante.
              5.  Con  i decreti di cui ai commi 1 e 3 possono essere
          stabiliti  particolari  casi per i quali non si applicano i
          limiti di dose di cui agli stessi decreti.
              6.  Nel  decreto  di  cui  al  comma  1  sono  altresi'
          stabiliti  i valori di concentrazione di radionuclidi nelle
          acque di miniera ai fini dell'art. 16, comma 1.
              7.  I  limiti ed i valori di dose di cui ai commi 1 e 3
          nonche'  le  specifiche  grandezze  ed  i criteri di cui al
          comma  4  debbono essere fissati ed aggiornati nel rispetto
          degli   obiettivi   di   radioprotezione   stabiliti  dalle
          direttive dell'Unione europea.".
          Nota all'art. 9, comma 2:
              - La  legge  23 dicembre  1978,  n.  833,  e successive
          modificazioni,  recante "Istituzione del servizio sanitario
          nazionale"  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          28 dicembre  1978,  n. 360, supplemento ordinario. Il testo
          dell'art. 6, lettera z) e' il seguente:
              "Art.  6 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza
          dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
                a) - v) omissis;
                z) i  servizi  sanitari istituiti per le Forze armate
          ed  i  Corpi  di  polizia,  per  il  Corpo  degli agenti di
          custodia  e  per  il  Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
          nonche'  i  servizi  dell'Azienda  autonoma  delle ferrovie
          dello  Stato  relativi  all'accertamento  tecnico-sanitario
          delle condizioni del personale dipendente.".