Art. 2.
1.  All'articolo  2  della  legge  n.  184  sono premesse le seguenti
parole: "Titolo I-bis. Dell'affidamento del minore".
2. L'articolo 2 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art.  2.  -  1.  Il  minore  temporaneamente  privo  di  un ambiente
familiare  idoneo,  nonostante  gli  interventi  di  sostegno e aiuto
disposti  ai  sensi  dell'articolo  1,  e'  affidato ad una famiglia,
preferibilmente  con figli minori, o ad una persona singola, in grado
di  assicurargli  il  mantenimento,  l'educazione,  l'istruzione e le
relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1,
e'  consentito  l'inserimento  del  minore  in  una comunita' di tipo
familiare  o,  in  mancanza,  in un istituto di assistenza pubblico o
privato,  che  abbia  sede  preferibilmente  nel  luogo piu' vicino a
quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza.
Per i minori di eta' inferiore a sei anni l'inserimento puo' avvenire
solo presso una comunita' di tipo familiare.
3. In caso di necessita' e urgenza l'affidamento puo' essere disposto
anche  senza  porre  in  essere gli interventi di cui all'articolo 1,
commi 2 e 3.
4.  Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre
2006  mediante  affidamento  ad  una  famiglia  e,  ove  cio' non sia
possibile,  mediante  inserimento  in  comunita'  di  tipo  familiare
caratterizzate   da   organizzazione  e  da  rapporti  interpersonali
analoghi a quelli di una famiglia.
5.  Le  regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di
criteri  stabiliti  dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,
definiscono  gli  standard  minimi  dei servizi e dell'assistenza che
devono  essere  forniti  dalle  comunita'  di  tipo familiare e dagli
istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi".