Art. 3.
1. L'articolo 3 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art.  3.  -  1.  I  legali  rappresentanti  delle  comunita' di tipo
familiare   e   degli  istituti  di  assistenza  pubblici  o  privati
esercitano  i  poteri  tutelari sul minore affidato, secondo le norme
del  capo  I  del  titolo X del libro primo del codice civile, fino a
quando  non  si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei
quali  l'esercizio  della  potesta'  dei  genitori o della tutela sia
impedito.
2.   Nei   casi   previsti   dal   comma   1,   entro  trenta  giorni
dall'accoglienza  del minore, i legali rappresentanti devono proporre
istanza  per  la  nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano
anche  gratuitamente la propria attivita' a favore delle comunita' di
tipo  familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non
possono essere chiamati a tale incarico.
3.  Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potesta',
le  comunita' di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici
o  privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o
condizioni a tale esercizio".
 
          Nota all'art. 3:
              -  Le  norme  del  capo  I del titolo X (Della tutela e
          dell'emancipazione)  del libro primo (Delle persone e della
          famiglia)  del  codice  civile  riguardano  la  tutela  dei
          minori.