Art. 5.
1. L'articolo 5 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. L'affidatario deve accogliere presso di se' il minore e
provvedere  al  suo  mantenimento e alla sua educazione e istruzione,
tenendo  conto  delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia
stata  pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile,
o  del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorita'
affidante.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le disposizioni
dell'articolo  316  del  codice  civile.  In  ogni caso l'affidatario
esercita  i  poteri  connessi  con la potesta' parentale in relazione
agli  ordinari  rapporti  con  la  istituzione  scolastica  e  con le
autorita'   sanitarie.   L'affidatario   deve   essere   sentito  nei
procedimenti  civili  in  materia  di  potesta',  di affidamento e di
adottabilita' relativi al minore affidato.
2.  Il  servizio  sociale,  nell'ambito  delle proprie competenze, su
disposizione  del  giudice  ovvero  secondo  le  necessita' del caso,
svolge  opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti
con  la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore
secondo  le modalita' piu' idonee, avvalendosi anche delle competenze
professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle
associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.
3.  Le  norme  di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano,  in quanto
compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunita' di tipo
familiare  o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico
o privato".
4.  Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie
competenze   e   nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie  dei
rispettivi  bilanci,  intervengono  con misure di sostegno e di aiuto
economico in favore della famiglia affidataria".
 
          Note all'art. 5:
              -  L'art.  333 del codice civile, come modificato dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  333  (Condotta  del  genitore pregiudizievole ai
          figli).
              Quando  la condotta di uno o di entrambi i genitori non
          e'  tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista
          dall'art.   330,  ma  appare  comunque  pregiudizievole  al
          figlio,  il giudice, secondo le circostanze puo' adottare i
          provvedimenti    convenienti    e   puo'   anche   disporre
          l'allontanamento  di  lui  dalla residenza familiare ovvero
          l'allontanamento  del genitore o convivente che maltratta o
          abusa del minore.
              Tali   provvedimenti   sono   revocabili  in  qualsiasi
          momento.".
              -  Il  testo  dell'art.  316  del  codice  civile e' il
          seguente:
              "Art. 316 (Esercizio della potesta' dei genitori). - Il
          figlio e' soggetto alla potesta' dei genitori sino all'eta'
          maggiore o alla emancipazione.
              La potesta' e' esercitata di comune accordo da entrambi
          i genitori.
              In  caso  di  contrasto  su  questioni  di  particolare
          importanza  ciascuno  dei  genitori  puo'  ricorrere  senza
          formalita' al giudice indicando i provvedimenti che ritiene
          piu' idonei.
              Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio
          per  il  figlio,  il  padre  puo'  adottare i provvedimenti
          urgenti ed indifferibili.
              Il   giudice,   sentiti   i   genitori  ed  il  figlio,
          se maggiore   degli   anni   quattordici,   suggerisce   le
          determinazioni  che  ritiene  piu' utili nell'interesse del
          figlio e dell'unita' familiare.
              Se  il  contrasto  permane  il  giudice  attribuisce il
          potere  di decisione a quello dei genitori che, nel singolo
          caso,  ritiene  il  piu'  idoneo  a  curare l'interesse del
          figlio.".