Art. 14
                 Accesso al ruolo direttivo speciale
                   del Corpo forestale dello Stato

  1.  Alla  qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale del Corpo
forestale  dello  Stato  si  accede, nel limite dei posti disponibili
nella  relativa  dotazione  organica,  mediante concorso interno, per
titoli  di servizio ed esami consistenti in due prove scritte e in un
colloquio, riservato al personale del ruolo degli ispettori del Corpo
forestale  dello  Stato  con  la  qualifica di ispettore superiore in
possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.
  2.  Non  e'  ammesso  al  concorso  il  personale che alla data del
relativo bando abbia riportato:
a) nei  tre  anni  precedenti,  un  giudizio complessivo inferiore ad
   ottimo con punti 9;
b) nell'anno  precedente,  la sanzione disciplinare della sospensione
   dallo stipendio fino ad un mese;
c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare piu' grave della
   sospensione dallo stipendio per un mese;
d) nei  cinque  anni precedenti, una sanzione disciplinare piu' grave
   di quella indicata alla lettera c).
  3.  Le  modalita'  del  concorso, la composizione delle commissioni
esaminatrici,  le eventuali forme di preselezione, le materie oggetto
degli  esami,  le categorie dei titoli da ammettere a valutazione tra
le  quali  assume  particolare rilevanza l'anzianita' di servizio nel
ruolo  degli ispettori, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna
categoria  di  titoli,  sono determinati con regolamento del Ministro
competente, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n.  400, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4.  Coloro  che  partecipano  al  concorso di cui al comma 1 devono
effettuare    gli    accertamenti    medici    e   psico-attitudinali
specificamente previsti per l'accesso al ruolo di cui all'articolo 1.
 
          Nota all'art. 14:
              - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 3.