Art. 14 Accesso al ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato 1. Alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato si accede, nel limite dei posti disponibili nella relativa dotazione organica, mediante concorso interno, per titoli di servizio ed esami consistenti in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato con la qualifica di ispettore superiore in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. 2. Non e' ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando abbia riportato: a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore ad ottimo con punti 9; b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della sospensione dallo stipendio fino ad un mese; c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio per un mese; d) nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare piu' grave di quella indicata alla lettera c). 3. Le modalita' del concorso, la composizione delle commissioni esaminatrici, le eventuali forme di preselezione, le materie oggetto degli esami, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione tra le quali assume particolare rilevanza l'anzianita' di servizio nel ruolo degli ispettori, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, sono determinati con regolamento del Ministro competente, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 devono effettuare gli accertamenti medici e psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso al ruolo di cui all'articolo 1.
Nota all'art. 14: - Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 3.