Art. 15.
       Corso di formazione per la conferma nel ruolo direttivo
              speciale del Corpo forestale dello Stato

  1.  I  vincitori del concorso di cui all'articolo 14 sono ammessi a
frequentare  un  corso  di  formazione presso l'Istituto superiore di
polizia della durata di diciotto mesi articolato in due cicli di nove
mesi comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture del Corpo
forestale dello Stato, alla fine dei quali sostengono l'esame finale.
  2.  Le  modalita' di svolgimento del corso di formazione, i criteri
per  la  formulazione  del  giudizio  d'idoneita' per l'ammissione al
secondo  ciclo, le modalita' dell'esame finale, nonche' i criteri per
la   formulazione  della  graduatoria  finale  sono  determinati  con
regolamento  decreto  del  Ministro  competente  di  concerto  con il
Ministro  dell'interno,  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della
legge  23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3.  I  vice commissari forestali che hanno superato l'esame di fine
corso   sono  confermati  nel  ruolo  direttivo  speciale  del  Corpo
forestale  dello  Stato  con  la  qualifica  di commissario forestale
secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
  4.  L'assegnazione alla sede di servizio e' effettuata in relazione
alla  scelta  manifestata  dagli  interessati  secondo l'ordine della
graduatoria  di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate nel bando
di concorso.
  5.  I  commissari forestali del ruolo direttivo speciale permangono
nella  sede  di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due
anni.
  6.   Durante  il  periodo  di  frequenza  del  corso  il  personale
interessato e' collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 50 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.
  7.  Ai  frequentatori del corso si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 59, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121.
  8.  L'anzianita'  pregressa maturata nei ruoli sottostanti a quello
del  ruolo  direttivo  speciale  del  Corpo forestale dello Stato non
concorre  a  determinare  l'attribuzione  del  trattamento  economico
previsto  dai  commi  ventiduesimo  e  ventitreesimo dell'articolo 43
della legge 1o aprile 1981, n. 121.
 
          Note all'art. 15:
              - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 3.
              - Per  il  testo  dell'art.  50 del decreto legislativo
          12 maggio 1995, n. 201, si veda nelle note all'art. 5.
              - Per il testo dell'art. 59, secondo comma, della legge
          1o aprile 1981, n. 121, si veda nelle note all'art. 4.
              - Si  riporta il testo dell'art. 43, commi ventiduesimo
          e ventitreesimo, della citata legge 1o aprile 1981, n. 121:
              "Ai  funzionari  del  ruolo  dei Commissari che abbiano
          prestato servizio senza demerito per 15 anni, e' attribuito
          il trattamento economico spettante al primo dirigente.
              Ai  funzionari  del  ruolo  dei  Commissari  e ai primi
          dirigenti  che abbiano prestato servizio senza demerito per
          25  anni,  e' attribuito il trattamento economico spettante
          al dirigente superiore".