Art. 15. Corso di formazione per la conferma nel ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 14 sono ammessi a frequentare un corso di formazione presso l'Istituto superiore di polizia della durata di diciotto mesi articolato in due cicli di nove mesi comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture del Corpo forestale dello Stato, alla fine dei quali sostengono l'esame finale. 2. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio d'idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, le modalita' dell'esame finale, nonche' i criteri per la formulazione della graduatoria finale sono determinati con regolamento decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. I vice commissari forestali che hanno superato l'esame di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato con la qualifica di commissario forestale secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. 4. L'assegnazione alla sede di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate nel bando di concorso. 5. I commissari forestali del ruolo direttivo speciale permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni. 6. Durante il periodo di frequenza del corso il personale interessato e' collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201. 7. Ai frequentatori del corso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121. 8. L'anzianita' pregressa maturata nei ruoli sottostanti a quello del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato non concorre a determinare l'attribuzione del trattamento economico previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1o aprile 1981, n. 121.
Note all'art. 15: - Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 3. - Per il testo dell'art. 50 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, si veda nelle note all'art. 5. - Per il testo dell'art. 59, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, si veda nelle note all'art. 4. - Si riporta il testo dell'art. 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della citata legge 1o aprile 1981, n. 121: "Ai funzionari del ruolo dei Commissari che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, e' attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente. Ai funzionari del ruolo dei Commissari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, e' attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore".