Art. 16. Dimissioni dal corso di formazione 1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 15 i vice commissari forestali del ruolo direttivo speciale che: a) dichiarano di rinunciare al corso; b) non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso; c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi del corso; d) non superano l'esame finale del corso; e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attivita' corsuale per piu' di novanta giorni anche se non consecutivi e di centottanta nel caso di assenza per infermita' contratta durante il corso, ovvero per infermita' dipendente da causa di servizio o per maternita'. 2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione dalla posizione di aspettativa di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e la restituzione al ruolo di provenienza. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice commissario forestale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato.
Nota all'art. 16: - Per il testo dell'art. 50 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, si veda nelle note all'art. 5.