Art. 16.
                 Dimissioni dal corso di formazione

  1.  Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 15 i vice commissari
forestali del ruolo direttivo speciale che:
    a) dichiarano di rinunciare al corso;
    b) non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del
primo ciclo del corso;
    c)  non  superano  le  prove,  ovvero  non  conseguono, nei tempi
stabiliti, tutti gli obiettivi formativi del corso;
    d) non superano l'esame finale del corso;
    e)   sono  stati  per  qualsiasi  motivo  assenti  dall'attivita'
corsuale  per  piu'  di  novanta giorni anche se non consecutivi e di
centottanta  nel  caso di assenza per infermita' contratta durante il
corso,  ovvero  per  infermita' dipendente da causa di servizio o per
maternita'.
  2.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  ai  commi  2,  3  e 4
dell'articolo 5.
  3.  I  provvedimenti  di  dimissione  e  di  espulsione  dal  corso
determinano  la  cessazione  dalla  posizione  di  aspettativa di cui
all'articolo  50 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e la
restituzione  al  ruolo di provenienza. I provvedimenti di espulsione
costituiscono,   inoltre,   causa  ostativa  alla  partecipazione  ai
successivi  concorsi  per  la nomina a vice commissario forestale del
ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato.
 
          Nota all'art. 16:
              - Per  il  testo  dell'art.  50 del decreto legislativo
          12 maggio 1995, n. 201, si veda nelle note all'art. 5.