Articolo 10
             Trasparenza delle amministrazioni pubbliche
(Art.11 del d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall'art.43, comma 9
                      del d.lgs n.80 del 1998)

   1.  L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della
legge  23  ottobre 1992, n.421, ai fini della trasparenza e rapidita'
del  procedimento,  definisce,  ai  sensi  dell'articolo  2, comma 1,
lettera   c),   i   modelli   e   sistemi   informativi   utili  alla
interconnessione tra le amministrazioni pubbliche.
   2.  La  Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione  pubblica ed i comitati metropolitani di cui all'articolo 18
del   decreto-legge   24  novembre  1990,  n.  344,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  gennaio  1991,  n.  21, promuovono,
utilizzando  il  personale  degli  uffici  di cui all'articolo 11, la
costituzione    di    servizi    di   accesso   polifunzionale   alle
amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di cui
all'articolo  26  della  legge  11  marzo  1988,  n. 67, e successive
modificazioni ed integrazioni.
 
             Note all'art. 10:
                 - Per il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera
          mm)  della  legge  23 ottobre 1992, n. 421, vedi nelle note
          alle premesse.
                 - Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 18 del
          decreto-legge  24  novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai
          pubblici  dipendenti di acconti sui miglioramenti economici
          relativi   al   periodo   contrattuale  1988-1990,  nonche'
          disposizioni  urgenti  in  materia  di  pubblico  impiego),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991,
          n.   21  (Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del
          decreto-legge   24   novembre   1990,   n.   344,   recante
          corresponsione   ai  pubblici  dipendenti  di  acconti  sui
          miglioramenti  economici  relativi  al periodo contrattuale
          1988-1990,  nonche'  disposizioni  urgenti  in  materia  di
          pubblico impiego):
                 "Art.  18.  -  1.  Ai  fini  della predisposizione e
          dell'attuazione  dei  progetti  per recuperare efficienza e
          produttivita'   nella   pubblica   amministrazione,   nella
          provincia di Milano puo' essere costituito mediante decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro    per   la   funzione   pubblica,   un   comitato
          metropolitano   presieduto   dal   prefetto,  composto  dai
          dirigenti  degli  uffici periferici dello Stato e integrato
          da  due  esperti  nominati  dal  Ministro  per  la funzione
          pubblica.
                 2.  In  particolare,  il  comitato metropolitano, ai
          fini  di  cui al comma 1, nell'ambito della quota parte dei
          finanziamenti  assegnati ai progetti con utilizzo dei fondi
          di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67:
                   a) individua le cause che impediscono il rapido ed
          efficace     dispiegamento    dell'azione    amministrativa
          verificando    la    funzionalita',   l'efficienza   e   la
          produttivita'    delle    strutture    dell'amministrazione
          periferica dello Stato nella provincia;
                   b) (Abrogato);
                   c) si  avvale di centri specializzati pubblici o a
          partecipazione  pubblica,  o  di  enti  o  istituti privati
          particolarmente esperti nel settore.
                 3.  I  progetti,  in  materia  di  organizzazione  e
          miglioramento dei servizi, possono essere anche a carattere
          integrato  fra  le  diverse  amministrazioni statali, dalle
          quali dipendono gli uffici periferici.
                 4.   Il   comitato  metropolitano,  sempre  ai  fini
          predetti, correlativamente alla durata di ciascun progetto,
          puo' assumere, in via sperimentale, personale con contratto
          a  termine,  a  tempo  pieno o parziale, entro un limite di
          spesa non superiore al cinque per cento dei fondi assegnati
          per  l'attuazione  del  progetto.  A  tal  fine  non  trova
          applicazione  il  disposto  dell'art.  16  della  legge  28
          febbraio 1987, n. 56.
                 5. Il Ministro per la funzione pubblica su richiesta
          motivata  del  comitato metropolitano, puo' autorizzare una
          deroga al limite predetto.
                 6.   L'assunzione  del  personale  avviene  mediante
          ricorso  alle graduatorie degli idonei per concorsi banditi
          in  ambito  locale dalle amministrazioni dello Stato, anche
          ad   ordinamento   autonomo.  Qualora  le  graduatorie  non
          sussistano    oppure    siano    esaurite,    il   comitato
          metropolitano,  entro  i  limiti  indicati nei commi 4 e 5,
          procede  all'assunzione  attraverso selezione dei candidati
          in   possesso   dei  titoli  professionali  preventivamente
          determinati dallo stesso comitato in rapporto alle mansioni
          richieste.  La  selezione  e'  effettuata con questionari a
          risposta multipla o prove tecnico-pratiche. E' garantita in
          ogni caso la pubblicita' del reclutamento.
                 7.  Per  la  realizzazione  dei progetti il comitato
          metropolitano  puo'  stabilire  forme  di  incentivazione a
          favore   del   personale   incaricato  dell'esecuzione  del
          progetto  medesimo,  nel  rispetto  della  quota  parte  di
          finanziamento  destinata  a  tale  scopo. Il riconoscimento
          degli  incentivi e' incompatibile con emolumenti fruiti dal
          personale agli stessi fini ed aventi pari natura.
                 8.  Per  l'elaborazione  e l'attuazione dei progetti
          interagenti  con gli uffici periferici statali, il comitato
          metropolitano puo' raggiungere intese con gli enti locali e
          con gli enti pubblici nazionali o territoriali.
                 9. Le attrezzature ed i beni acquisiti ed utilizzati
          per  l'esecuzione dei progetti possono entrare a far parte,
          previa    verifica   di   funzionalita',   del   patrimonio
          indisponibile delle amministrazioni interessate.
                 10.     Il    comitato    metropolitano    riferisce
          periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  sullo  svolgimento
          delle iniziative intraprese e sui risultati conseguiti.
                 11.  Le  determinazioni  del  comitato metropolitano
          che,   limitatamente  alla  provvista  di  beni  e  servizi
          necessari   all'attuazione  dei  progetti,  possono  essere
          assunte  anche  in  deroga alle norme di contabilita' dello
          Stato,  vengono  adottate  con decreto del prefetto, previo
          parere favorevole del dirigente dell'ufficio o degli uffici
          periferici dello Stato interessati.
                 12.  Il  controllo sui decreti adottati dal prefetto
          e'  esercitato  dalla delegazione regionale della Corte dei
          conti".
                 - Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 26 della
          legge  11 marzo 1988, n. 67 [Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria 1988)]:
                 "Art.  26.  -  1.  Per il finanziamento dei progetti
          finalizzati   all'ampliamento   ed   al  miglioramento  dei
          servizi,  dei  progetti  sperimentali di tipo strumentale e
          per   obiettivi,   e  dei  progetti-pilota  finalizzati  al
          recupero   della  produttivita',  previsti  rispettivamente
          dagli  articoli  3,  12  e 13, decreto del Presidente della
          Repubblica  1o  febbraio  1986,  n. 13, e' istituito, nello
          stato  di  previsione del Ministero del tesoro, un apposito
          fondo  di  lire  50  miliardi per ciascuno degli anni 1988,
          1989 e 1990.
                 2.-8. (Abrogati)".