Articolo 12
          Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro
(Art. 12-bis del d.lgs n.29 del  1999, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs
                           n. 80 del 1998)

   1.   Le  amministrazioni  pubbliche  provvedono,  nell'ambito  dei
rispettivi  ordinamenti,  ad  organizzare la gestione del contenzioso
del  lavoro,  anche  creando  appositi  uffici, in modo da assicurare
l'efficace   svolgimento  di  tutte  le  attivita'  stragiudiziali  e
giudiziali  inerenti alle controversie. Piu' amministrazioni omogenee
o  affini  possono  istituire,  mediante convenzione che ne regoli le
modalita' di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la
gestione di tutto o parte del contenzioso comune.