Art. 8.
                  Funzioni degli organi di Governo

  1.  Gli  organi  di  Governo  dell'azienda pubblica di servizi alla
persona  esercitano le funzioni di indirizzo, definendo gli obiettivi
ed i programmi di attivita' e di sviluppo e verificano la rispondenza
dei  risultati  dell'attivita'  amministrativa  e della gestione agli
indirizzi impartiti.
  2.  Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite
dallo  statuto,  e  comunque provvede alla nomina del direttore; alla
definizione  di  obiettivi,  priorita',  piani, programmi e direttive
generali   per   l'azione   amministrativa   e   per   la   gestione;
all'individuazione  ed assegnazione al direttore delle risorse umane,
materiali   ed   economico-finanziarie   da  destinare  al  fine  del
raggiungimento   delle  finalita'  perseguite;  all'approvazione  dei
bilanci;  alla verifica dell'azione amministrativa e della gestione e
dei  relativi  risultati  e l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
all'approvazione delle modifiche statutarie ed i regolamenti interni.