Art. 10.
            Attribuzione della qualifica di imprenditore
                    agricolo a titolo principale
  1.  All'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
  "Le  societa'  sono  considerate  imprenditori  agricoli  a  titolo
principale   qualora   lo   statuto  preveda  quale  oggetto  sociale
l'esercizio esclusivo dell'attivita' agricola, ed inoltre:
    a) nel  caso  di  societa' di persone qualora almeno la meta' dei
soci  sia  in  possesso  della  qualifica  di imprenditore agricolo a
titolo  principale.  Per le societa' in accomandita la percentuale si
riferisce ai soci accomandatari;
    b) nel   caso   di   societa'   cooperative   qualora  utilizzino
prevalentemente  prodotti  conferiti  dai soci ed almeno la meta' dei
soci  sia  in  possesso  della  qualifica  di imprenditore agricolo a
titolo principale;
    c) nel caso di societa' di capitali qualora oltre il 50 per cento
del  capitale  sociale  sia  sottoscritto  da imprenditori agricoli a
titolo  principale.  Tale condizione deve permanere e comunque essere
assicurata  anche in caso di circolazione delle quote o azioni. A tal
fine  lo statuto puo' prevedere un diritto di prelazione a favore dei
soci  che  abbiano  la  qualifica  di  imprenditore agricolo a titolo
principale,  nel  caso  in cui altro socio avente la stessa qualifica
intenda  trasferire a terzi a titolo oneroso, in tutto o in parte, le
proprie  azioni  o  la  propria  quota, determinando le modalita' e i
tempi  di  esercizio di tale diritto. Il socio che perde la qualifica
di  imprenditore  agricolo  a  titolo  principale  e'  tenuto a darne
comunicazione  all'organo  di  amministrazione  della  societa' entro
quindici giorni.".
  2.  Restano  ferme  le  disposizioni  di  cui  al testo unico delle
imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
 
          Note all'art. 10:
              - Il  testo  dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n.
          153   (Attuazione   delle  direttive  del  Consiglio  delle
          Comunita'  europee  per  la riforma dell'agricoltura), come
          modificato  dal  decreto  legislativo qui pubblicato, e' il
          seguente:
              "Art.   12.   -   Si   considera  a  titolo  principale
          l'imprenditore  che  dedichi  all'attivita' agricola almeno
          due  terzi  del  proprio  tempo di lavoro complessivo e che
          ricavi dall'attivita' medesima almeno due terzi del proprio
          reddito   globale   da   lavoro  risultante  dalla  propria
          posizione fiscale.
              Il  requisito  del  reddito  e quello inerente al tempo
          dedicato all'attivita' agricola e' accertato dalle regioni.
              Il requisito della capacita' professionale si considera
          presunto  quando  l'imprenditore che abbia svolto attivita'
          agricola  sia in possesso di un titolo di studio di livello
          universitario   nel  settore  agrario,  veterinario,  delle
          scienze  naturali,  di un diploma di scuola media superiore
          di  carattere  agrario,  ovvero  di  istituto professionale
          agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente.
              Il   detto   requisito  si  presume,  altresi',  quando
          l'imprenditore  abbia  esercitato per un triennio anteriore
          alla   data  di  presentazione  della  domanda  l'attivita'
          agricola  come  capo  di  azienda,  ovvero come coadiuvante
          familiare  o  come  lavoratore  agricolo:  tali  condizioni
          possono essere provate anche mediante atto di notorieta'.
              Negli   altri   casi   il   requisito  della  capacita'
          professionale  e'  accertato da una commissione provinciale
          nominata  dal  presidente della giunta regionale e composta
          dal    rappresentanti    delle   organizzazioni   nazionali
          professionali     degli    imprenditori    agricoli    piu'
          rappresentative  e  da  un funzionario della regione che la
          presiede.
              Le  societa'  sono  considerate imprenditori agricoli a
          titolo  principale qualora lo statuto preveda quale oggetto
          sociale  l'esercizio  esclusivo dell'attivita' agricola, ed
          inoltre:
                a) nel  caso di societa' di persone qualora almeno la
          meta'   dei   soci  sia  in  possesso  della  qualifica  di
          imprenditore  agricolo a titolo principale. Per le societa'
          in   accomandita   la  percentuale  si  riferisce  ai  soci
          accomandatari;
                b) nel   caso   di   societa'   cooperative   qualora
          utilizzino  prevalentemente  prodotti conferiti dai soci ed
          almeno la meta' dei soci sia in possesso della qualifica di
          imprenditore agricolo a titolo principale;
                c) nel  caso di societa' di capitali qualora oltre il
          50  per  cento  del  capitale  sociale  sia sottoscritto da
          imprenditori  agricoli a titolo principale. Tale condizione
          deve  permanere  e comunque essere assicurata anche in caso
          di circolazione delle quote o azioni. A tal fine lo statuto
          puo'  prevedere  un diritto di prelazione a favore dei soci
          che  abbiano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo
          principale,  nel  caso  in cui altro socio avente la stessa
          qualifica  intenda  trasferire a terzi a titolo oneroso, in
          tutto  o  in  parte,  le proprie azioni o la propria quota,
          determinando  le  modalita'  e i tempi di esercizio di tale
          diritto.  Il  socio  che perde la qualifica di imprenditore
          agricolo   a   titolo   principale   e'   tenuto   a  darne
          comunicazione  all'organo di amministrazione della societa'
          entro quindici giorni.".
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  reca: "Approvazione del testo
          unico delle imposte sui redditi".