Art. 11. Attenuazione dei vincoli in materia di proprieta' coltivatrice 1. Il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di formazione e di arrotondamento di proprieta' coltivatrice e' ridotto da dieci a cinque anni. 2. La estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i suddetti benefici non possono aver luogo prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto. 3. Non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attivita' di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in tutti i casi di alienazione conseguente all'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l'insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore. 4. All'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: "trenta anni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici anni"; b) dopo il terzo comma e' inserito il seguente: "Il suddetto vincolo puo' essere, altresi', revocato, secondo le modalita' di cui al precedente comma, nel caso in cui sia mutata la destinazione agricola del fondo per effetto degli strumenti urbanistici vigenti.". 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni la data di entrata in vigore del presente decreto.
Nota all'art. 11: - Si riporta di seguito il testo dell'art. 11 della surriportata legge 14 agosto 1971, n. 817, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 11. - I fondi acquistati con le agevolazioni creditizie concesse dallo Stato per la formazione o l'ampliamento della proprieta' coltivatrice dopo l'entrata in vigore della presente legge sono soggetti per quindici anni a vincolo di indivisibilita'. Il suddetto vincolo deve essere espressamente menzionato nei nulla osta ispettoriali, nonche', a cura dei notai roganti, negli atti di acquisto e di mutuo, e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai conservatori dei registri stessi. Il vincolo di cui ai precedenti commi puo' essere peraltro revocato, a domanda degli interessati, con provvedimento dell'ispettorato dell'agricoltura competente per territorio, e successivamente al 30 giugno 1972 dagli organi competenti delle regioni, qualora, in caso di successione ereditaria, i fondi medesimi siano divisibili fra gli eredi, in quanto aventi caratteristiche o suscettivita' per realizzare imprese familiari efficienti sotto il profilo tecnico ed economico. Nella ipotesi contraria, si applicano le disposizioni dell'art. 720 del codice civile. Il suddetto vincolo puo' essere, altresi', revocato, secondo le modalita' di cui al precedente comma, nel caso in cui sia mutata la destinazione agricola del fondo per effetto degli strumenti urbanistici vigenti. Contro il provvedimento dell'ispettorato che respinge la domanda dell'interessato, fino al trasferimento delle competenze alle regioni, e' ammesso ricorso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. E' nullo qualsiasi atto compiuto in violazione del vincolo di indivisibilita'.".