Art. 11.
   Attenuazione dei vincoli in materia di proprieta' coltivatrice
  1.  Il  periodo  di  decadenza  dai benefici previsti dalla vigente
legislazione   in  materia  di  formazione  e  di  arrotondamento  di
proprieta' coltivatrice e' ridotto da dieci a cinque anni.
  2.  La  estinzione  anticipata  del  mutuo  o  la vendita del fondo
acquistato  con  i suddetti benefici non possono aver luogo prima che
siano decorsi cinque anni dall'acquisto.
  3.  Non  incorre  nella  decadenza  dei  benefici l'acquirente che,
durante  il periodo vincolativo di cui ai commi 1 e 2, ferma restando
la  destinazione  agricola,  alieni  il  fondo o conceda il godimento
dello  stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o
di  affini  entro  il  secondo  grado,  che esercitano l'attivita' di
imprenditore  agricolo  di  cui  all'articolo 2135 del codice civile,
come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto. Le disposizioni
del  presente comma si applicano anche in tutti i casi di alienazione
conseguente  all'attuazione  di  politiche  comunitarie,  nazionali e
regionali volte a favorire l'insediamento di giovani in agricoltura o
tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.
  4.  All'articolo  11  della  legge  14  agosto  1971,  n. 817, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo comma, le parole: "trenta anni" sono sostituite dalle
seguenti: "quindici anni";
    b) dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
  "Il  suddetto  vincolo  puo' essere, altresi', revocato, secondo le
modalita'  di  cui al precedente comma, nel caso in cui sia mutata la
destinazione   agricola   del   fondo  per  effetto  degli  strumenti
urbanistici vigenti.".
  5.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
agli  atti  di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno
cinque anni la data di entrata in vigore del presente decreto.
 
          Nota all'art. 11:
              - Si  riporta  di  seguito  il testo dell'art. 11 della
          surriportata  legge 14 agosto 1971, n. 817, come modificato
          dal decreto legislativo qui pubblicato:
              "Art.  11.  -  I  fondi  acquistati con le agevolazioni
          creditizie   concesse  dallo  Stato  per  la  formazione  o
          l'ampliamento  della proprieta' coltivatrice dopo l'entrata
          in  vigore  della presente legge sono soggetti per quindici
          anni a vincolo di indivisibilita'.
              Il   suddetto   vincolo   deve   essere   espressamente
          menzionato nei nulla osta ispettoriali, nonche', a cura dei
          notai  roganti,  negli  atti  di  acquisto  e  di  mutuo, e
          trascritto    nei   pubblici   registri   immobiliari   dai
          conservatori dei registri stessi.
              Il  vincolo  di  cui  ai  precedenti  commi puo' essere
          peraltro   revocato,   a  domanda  degli  interessati,  con
          provvedimento  dell'ispettorato dell'agricoltura competente
          per  territorio,  e successivamente al 30 giugno 1972 dagli
          organi  competenti  delle  regioni,  qualora,  in  caso  di
          successione  ereditaria,  i fondi medesimi siano divisibili
          fra   gli   eredi,   in  quanto  aventi  caratteristiche  o
          suscettivita'  per  realizzare imprese familiari efficienti
          sotto  il  profilo  tecnico  ed  economico.  Nella  ipotesi
          contraria,  si  applicano le disposizioni dell'art. 720 del
          codice civile.
              Il  suddetto  vincolo  puo' essere, altresi', revocato,
          secondo  le  modalita' di cui al precedente comma, nel caso
          in  cui  sia  mutata la destinazione agricola del fondo per
          effetto degli strumenti urbanistici vigenti.
              Contro  il  provvedimento dell'ispettorato che respinge
          la  domanda  dell'interessato,  fino al trasferimento delle
          competenze  alle  regioni,  e' ammesso ricorso al Ministero
          dell'agricoltura  e  delle  foreste  nel  termine di trenta
          giorni dalla comunicazione.
              E'  nullo  qualsiasi  atto  compiuto  in violazione del
          vincolo di indivisibilita'.".