Art. 12.
                   Operazioni fondiarie dell'ISMEA
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  le risorse finanziarie derivanti dalla gestione finanziaria
di  cui  al  titolo  II  della  legge 26 maggio 1965, n. 590, recante
interventi  degli  enti di sviluppo nella formazione della proprieta'
coltivatrice,  sono  trasferiti all'ISMEA e destinati alle operazioni
fondiarie  previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 15 dicembre
1998,  n. 441. All'ISMEA non si applicano le disposizioni della legge
29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni.
 
          Note all'art. 12:
              -  Il  testo  dell'art.  4,  comma  1,  della  legge 15
          dicembre   1998,   n.   441  (Norme  per  la  diffusione  e
          valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura)
          e' il seguente:
              "1.   La  Cassa  per  la  formazione  della  proprieta'
          contadina,  di  cui  all'art.  9  del  decreto  legislativo
          5 marzo  1948,  n.  121,  e  successive  modificazioni,  di
          seguito  denominata  "Cassa , destina, in ciascun esercizio
          finanziario,   fino   al   60   per   cento  delle  proprie
          disponibilita'   con   priorita'   al  finanziamento  delle
          operazioni  di  acquisto  o ampliamento di aziende da parte
          di:
                a) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto
          i   quaranta   anni,   in   possesso   della  qualifica  di
          imprenditore  agricolo a titolo principale o di coltivatore
          diretto iscritti nelle relative gestioni previdenziali;
                b) giovani  che  non hanno ancora compiuto i quaranta
          anni  che  intendono esercitare attivita' agricola a titolo
          principale a condizione che acquisiscano entro ventiquattro
          mesi dall'operazione di acquisto e ampliamento la qualifica
          di   imprenditore   agricolo   a  titolo  principale  o  di
          coltivatore diretto e la iscrizione nelle relative gestioni
          previdenziali entro i successivi dodici mesi;
                c) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto
          i quaranta anni, che siano subentrati per successione nella
          titolarita'  di  aziende  a seguito della liquidazione agli
          altri   aventi  diritto  delle  relative  quote,  ai  sensi
          dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203.".
              - La  legge 29 ottobre 1984, n. 720, reca: "Istituzione
          del  sistema  di  tesoreria  unica  per  enti  ed organismi
          pubblici".
          Nota all'art.13:
              - Il testo dell'art. 36, comma 1, della legge 5 ottobre
          1991,  n. 317 (Disposizioni per l'innovazione e lo sviluppo
          delle piccole imprese), e' il seguente:
              "1. Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti
          produttivi   omogenei,   caratterizzati   da   una  elevata
          concentrazione  di  imprese,  prevalentemente  di piccole e
          medie   dimensioni,   e  da  una  peculiare  organizzazione
          interna.".