Art. 12. Operazioni fondiarie dell'ISMEA 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse finanziarie derivanti dalla gestione finanziaria di cui al titolo II della legge 26 maggio 1965, n. 590, recante interventi degli enti di sviluppo nella formazione della proprieta' coltivatrice, sono trasferiti all'ISMEA e destinati alle operazioni fondiarie previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441. All'ISMEA non si applicano le disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni.
Note all'art. 12: - Il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (Norme per la diffusione e valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura) e' il seguente: "1. La Cassa per la formazione della proprieta' contadina, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni, di seguito denominata "Cassa , destina, in ciascun esercizio finanziario, fino al 60 per cento delle proprie disponibilita' con priorita' al finanziamento delle operazioni di acquisto o ampliamento di aziende da parte di: a) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto iscritti nelle relative gestioni previdenziali; b) giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni che intendono esercitare attivita' agricola a titolo principale a condizione che acquisiscano entro ventiquattro mesi dall'operazione di acquisto e ampliamento la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto e la iscrizione nelle relative gestioni previdenziali entro i successivi dodici mesi; c) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, che siano subentrati per successione nella titolarita' di aziende a seguito della liquidazione agli altri aventi diritto delle relative quote, ai sensi dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203.". - La legge 29 ottobre 1984, n. 720, reca: "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici". Nota all'art.13: - Il testo dell'art. 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Disposizioni per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), e' il seguente: "1. Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna.".