Art. 13. 
            Distretti rurali e agroalimentari di qualita' 
  1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi  locali  di
cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n.  317,  e
successive modificazioni, caratterizzati da  un'identita'  storica  e
territoriale  omogenea  derivante  dall'integrazione  fra   attivita'
agricole e altre attivita' locali, nonche' dalla produzione di beni o
servizi di particolare specificita', coerenti con le tradizioni e  le
vocazioni naturali e territoriali. 
  2. Si definiscono distretti agroalimentari di  qualita'  i  sistemi
produttivi locali, anche a carattere  interregionale,  caratterizzati
da  significativa  presenza   economica   e   da   interrelazione   e
interdipendenza produttiva delle imprese agricole  e  agroalimentari,
nonche' da una o piu' produzioni  certificate  e  tutelate  ai  sensi
della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni
tradizionali o tipiche. 
  3. Le regioni provvedono all'individuazione dei distretti rurali  e
dei distretti agroalimentari.