Art. 5
             Modifiche alla legge 3 maggio 1982, n. 203

  1. Dopo l'articolo 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203, e' inserito
il seguente:
"Art. 4-bis (Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto). - 1. Il
locatore che, alla scadenza prevista dall'articolo 1, ovvero a quella
prevista  dal  primo  comma  dell'articolo 22 o alla diversa scadenza
pattuita tra le parti, intende concedere in affitto il fondo a terzi,
deve  comunicare  al conduttore le offerte ricevute, mediante lettera
raccomandata  con  avviso di ricevimento, almeno novanta giorni prima
della scadenza. Le offerte possono avere ad oggetto anche proposte di
affitto  definite  dal  locatore e dai terzi al sensi del terzo comma
dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito
dal primo comma dell'articolo 45 della presente legge.
  2.  L'obbligo  di  cui  al comma 1 non ricorre quando il conduttore
abbia  comunicato  che  non intende rinnovare l'affitto e nei casi di
cessazione  del  rapporto di affitto per grave inadempienza o recesso
del conduttore ai sensi dell'articolo 5.
  3.  Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro quarantacinque
giorni  dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 e nelle
forme  ivi  previste,  offre condizioni uguali a quelle comunicategli
dal locatore.
  4.  Nel  caso  in  cui il locatore entro i sei mesi successivi alla
scadenza  del  contratto  abbia  concesso il fondo in affitto a terzi
senza  preventivamente  comunicare  le  offerte  ricevute  secondo le
modalita'  e  i  termini  di  cui al comma 1 ovvero a condizioni piu'
favorevoli  di quelle comunicate al conduttore, quest'ultimo conserva
il  diritto di prelazione da esercitare nelle forme di cui al comma 3
entro  il  termine  di  un  anno  dalla  scadenza  del  contratto non
rinnovato.  Per  effetto  dell'esercizio del diritto di prelazione si
instaura  un  nuovo  rapporto di affitto alle medesime condizioni del
contratto concluso dal locatore con il terzo.".
 
          Note all'art. 5:
              - Si  riporta il testo dell'art. 4 della legge 3 maggio
          1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari):
              "Art.   4  (Rinnovazione  tacita).  -  In  mancanza  di
          disdetta  di  una  delle  parti, il contratto di affitto si
          intende   tacitamente  rinnovato  per  il  periodo  minimo,
          rispettivamente, di quindici anni per l'affitto ordinario e
          di sei anni per l'affitto particellare, e cosi' di seguito.
              La disdetta deve essere comunicata almeno un anno prima
          della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata
          con avviso di ricevimento.".

              - Si  riporta  di  seguito,  il  testo  del comma terzo
          dell'art.  23  della  legge  11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova
          disciplina dell'affitto di fondi rustici):
              "Sono  validi  tra le parti, anche in deroga alle norme
          vigenti  in materia di contratti agrari, gli accordi, anche
          non  aventi  natura  transattiva,  stipulati  tra  le parti
          stesse  in  materia  di  contratti  agrari con l'assistenza
          delle      rispettive      organizzazioni     professionali
          agricole maggiormente  rappresentative a livello nazionale,
          tramite   le   loro   organizzazioni   provinciali,   e  le
          transazioni  stipulate davanti al giudice competente. Nelle
          province  di  Trento  e di Bolzano l'assistenza puo' essere
          prestata  anche dalle organizzazioni professionali agricole
          provinciali.".