Art. 8.
         Conservazione dell'integrita' dell'azienda agricola
  1.  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  4 e 5 della legge 31
gennaio  1994,  n. 97, si applicano, a decorrere dal 1o gennaio 2002,
anche alle aziende agricole ubicate in comuni non montani.
 
          Nota all'art. 8:
              - Si  riporta  di seguito il testo degli articoli 4 e 5
          della  legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per
          le zone montane):
              "Art.  4  (Conservazione  dell'integrita'  dell'azienda
          agricola).  -  1. Nei comuni montani, gli eredi considerati
          affittuari ai sensi dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982,
          n.  203,  delle  porzioni di fondi rustici ricomprese nelle
          quote  degli altri coeredi hanno diritto, alla scadenza del
          rapporto  di  affitto  instauratosi per legge, all'acquisto
          della  proprieta'  delle porzioni medesime, unitamente alle
          scorte, alle pertinenze ed agli annessi rustici.
              2.  Il  diritto  di  cui  al  comma  1  e'  acquisito a
          condizione che i predetti soggetti dimostrino:
                a) di  non  aver  alienato,  nel triennio precedente,
          altri  fondi  rustici  di  imponibile fondiario superiore a
          L. 500.000,  salvo  il caso di permuta o cessione a fini di
          ricomposizione fondiaria;
                b) che  il fondo per il quale intendono esercitare il
          diritto,  in  aggiunta  ad altri eventualmente posseduti in
          proprieta'   o   enfiteusi,  non  superi  il  triplo  della
          superficie  corrispondente alla capacita' lavorativa loro o
          della loro famiglia;
                c) di  essersi obbligati, con la dichiarazione di cui
          all'art. 5, comma 1, a condurre o coltivare direttamente il
          fondo per almeno sei anni;
                d) di essere iscritti al Servizio contributi agricoli
          unificati  (SCAU)  ai  sensi  della legge 2 agosto 1990, n.
          233,  in  qualita'  di  coltivatore  diretto o imprenditore
          agricolo a titolo principale.
              3.  La disciplina prevista dal presente articolo non si
          applica nella provincia autonoma di Bolzano".
              "Art.  5  (Procedura per l'acquisto della proprieta). -
          1.  Gli  eredi  che  intendono esercitare il diritto di cui
          all'art.  4  devono,  entro  sei  mesi  dalla  scadenza del
          rapporto   di  affitto,  notificare  ai  coeredi,  mediante
          lettera   raccomandata   con   avviso  di  ricevimento,  la
          dichiarazione  di  acquisto  e  versare  il prezzo entro il
          termine  di  tre  mesi  dall'avvenuta  notificazione  della
          dichiarazione.
              2.  Il  prezzo  di  acquisto  e' costituito, al momento
          dell'esercizio  del  diritto,  dal  valore  agricolo  medio
          determinato  ai  sensi  dell'art.  4  della legge 26 maggio
          1965, n. 590.
              3.   Qualora  i  terreni  oggetto  dell'acquisto  siano
          utilizzati,   prima  della  scadenza  del  periodo  di  cui
          all'art.  4, comma 2, lettera c), a scopi diversi da quelli
          agricoli,   in   conformita'   agli  strumenti  urbanistici
          vigenti, gli altri coeredi hanno diritto alla rivalutazione
          del   prezzo,   in  misura  pari  alla  differenza  tra  il
          corrispettivo gia' percepito, adeguato secondo l'indice dei
          prezzi  al  consumo  per  l'intera  collettivita' nazionale
          rilevato  dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed
          il  valore  di mercato conseguente alla modificazione della
          destinazione dell'area.
              4. Il prezzo di acquisto delle scorte, delle pertinenze
          e   degli   annessi  rustici  e'  determinato,  al  momento
          dell'esercizio  del  diritto,  dall'ispettorato provinciale
          dell'agricoltura o dall'organo regionale corrispondente.
              5.  In  caso  di  rifiuto  a  ricevere il pagamento del
          prezzo   da   parte  del  proprietario,  gli  eredi  devono
          depositare  la  somma  presso  un istituto di credito nella
          provincia  dove e' ubicato il fondo, dando comunicazione al
          proprietario  medesimo,  mediante  lettera raccomandata con
          avviso  di  ricevimento, dell'avvenuto deposito. Dalla data
          della notificazione si acquisisce la proprieta'.
              6.  Agli  atti  di  acquisto  effettuati ai sensi della
          presente   legge  da  coltivatori  diretti  o  imprenditori
          agricoli  a titolo principale, si applicano le agevolazioni
          fiscali  e  creditizie  previste  per la formazione e della
          proprieta' coltivatrice.".