Art. 9. 
                     Soci di societa' di persone 
  1. Ai soci delle societa' di persone esercenti attivita'  agricole,
in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di  imprenditore
agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e  si
applicano  i  diritti  e  le  agevolazioni  tributarie  e  creditizie
stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone  fisiche  in
possesso delle predette qualifiche. I predetti soggetti mantengono la
qualifica previdenziale e, ai fini del raggiungimento, da  parte  del
socio,  del  fabbisogno  lavorativo  prescritto,  si  computa   anche
l'apporto  delle  unita'  attive  iscritte  nel   rispettivo   nucleo
familiare.