Art. 7.
                       Svolgimento delle prove
  1.  Il  diario  della  prova  scritta  deve essere pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed
esami"  -  non  meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove
medesime,  ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, deve essere
comunicato agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento.
  2.  Le  prove  del  concorso, sia scritte che pratiche e orali, non
possono  aver  luogo  nei giorni festivi ne' nei giorni di festivita'
religiose ebraiche o valdesi.
  3.  Ai  candidati  che conseguono l'ammissione alle prove pratica e
orale  deve  essere  data  comunicazione  con  l'indicazione del voto
riportato  nella  prova  scritta.  L'avviso per la presentazione alla
prova  pratica  e  orale deve essere dato ai singoli candidati almeno
venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
  4.  In  relazione  al  numero  dei  candidati  la  commissione puo'
stabilire  la  effettuazione della prova orale nello stesso giorno di
quello  dedicato  alla  prova  pratica.  In tal caso la comunicazione
della  avvenuta  ammissione  alla  prova stessa sara' dato al termine
della effettuazione della prova pratica.
  5. La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
  6.  Al  termine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale, la
commissione  giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione  dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella
sede degli esami.