Art. 7. Svolgimento delle prove 1. Il diario della prova scritta deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" - non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, deve essere comunicato agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento. 2. Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi ne' nei giorni di festivita' religiose ebraiche o valdesi. 3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. 4. In relazione al numero dei candidati la commissione puo' stabilire la effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova stessa sara' dato al termine della effettuazione della prova pratica. 5. La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico. 6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella sede degli esami.