Art. 5.
            Disponibilita' e qualita' delle informazioni

  1.  Le  imprese  di  assicurazione di cui all'articolo 2 instaurano
adeguate  procedure  di  controllo interno, individuando una funzione
per  la  produzione  dei  dati  e  delle  informazioni  utili ai fini
dell'esercizio   della   vigilanza  supplementare,  in  relazione  ai
rapporti con le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
  2. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, sono tenute a fornire
all'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2 le informazioni da
questa    richieste    ai   fini   dell'esercizio   della   vigilanza
supplementare.