Art. 5. Disponibilita' e qualita' delle informazioni 1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 2 instaurano adeguate procedure di controllo interno, individuando una funzione per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare, in relazione ai rapporti con le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). 2. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, sono tenute a fornire all'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2 le informazioni da questa richieste ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare.