Art. 7.
                         Vigilanza ispettiva

  1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni di cui agli
articoli  5  e  6,  l'ISVAP  puo effettuare ispezioni, direttamente o
tramite  soggetti  incaricati,  presso  le  seguenti  imprese  di cui
all'articolo  3,  comma  1,  con  sede  legale  nel  territorio della
Repubblica:
    a)  le  imprese  controllate dall'impresa di assicurazione di cui
all'articolo 2;
    b)  le  imprese  controllanti  l'impresa  di assicurazione di cui
all'articolo 2;
    c) le imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di
assicurazione  di  cui  all'articolo  2  o  le  imprese  comunque con
quest'ultima soggette a direzione unitaria, ai sensi dell'articolo 60
del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.
  2.  Alle  imprese  di  cui  alle  lettere a), b) e c), del comma 1,
ovvero  alle  imprese  di  assicurazione  controllate  o  partecipate
dall'impresa  di  assicurazione  di  cui all'articolo 2, che hanno la
sede legale in un altro Stato membro, si applica l'articolo 36.
  3.  Gli  accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da
quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica
dell'esattezza  dei  dati  e delle informazioni utili per l'esercizio
della vigilanza supplementare.
 
          Nota all'art. 7:
          - Per  quanto  riguarda  l'art.  60 del decreto legislativo
          26 maggio 1997, n. 173, vedi le note all'art. 3.