Art. 7. Vigilanza ispettiva 1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni di cui agli articoli 5 e 6, l'ISVAP puo effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso le seguenti imprese di cui all'articolo 3, comma 1, con sede legale nel territorio della Repubblica: a) le imprese controllate dall'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2; b) le imprese controllanti l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2; c) le imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2 o le imprese comunque con quest'ultima soggette a direzione unitaria, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. 2. Alle imprese di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, ovvero alle imprese di assicurazione controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, che hanno la sede legale in un altro Stato membro, si applica l'articolo 36. 3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare.
Nota all'art. 7: - Per quanto riguarda l'art. 60 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, vedi le note all'art. 3.