Art. 10. Sanzione amministrativa pecuniaria 1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. 2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento ne' superiore a mille. 3.L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni. 4. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.