Art. 11. Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria 1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravita' del fatto, del grado della responsabilita' dell'ente nonche' dell'attivita' svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2. L'importo della quota e' fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. 3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota e' sempre di lire duecentomila.