Art. 12.
             Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

  1.  La  sanzione  pecuniaria  e'  ridotta  della  meta'  e non puo'
comunque essere superiore a lire duecento milioni se:
    a)  l'autore  del  reato  ha  commesso  il  fatto  nel prevalente
interesse  proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o
ne ha ricavato un vantaggio minimo;
   b) il danno patrimoniale cagionato e' di particolare tenuita';
  2.  La  sanzione  e' ridotta da un terzo alla meta' se, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
    a)  l'ente  ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le
conseguenze  dannose  o  pericolose  del  reato ovvero si e' comunque
efficacemente adoperato in tal senso;
    b)  e'  stato  adottato e reso operativo un modello organizzativo
idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
  3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle
lettere  del  precedente comma, la sanzione e' ridotta dalla meta' ai
due terzi.
  4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non puo' essere inferiore a
lire venti milioni.