Art. 13. 
                        Sanzioni interdittive 
 
  1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati  per
i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una  delle
seguenti condizioni: 
    a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entita'  e
il reato e' stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da
soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo  caso,  la
commissione del reato e'  stata  determinata  o  agevolata  da  gravi
carenze organizzative; 
    b) in caso di reiterazione degli illeciti. 
  2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non  inferiore  a  tre
mesi e non superiore a due anni. 
  3. Le sanzioni interdittive non  si  applicano  nei  casi  previsti
dall'articolo 12, comma 1.