Art. 14.
            Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

  1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attivita'
alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina
il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11,
tenendo  conto  dell'idoneita'  delle  singole  sanzioni  a prevenire
illeciti del tipo di quello commesso.
  2.  Il  divieto di contrattare con la pubblica amministrazione puo'
anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate
amministrazioni.   L'interdizione   dall'esercizio   di  un'attivita'
comporta  la  sospensione  ovvero  la  revoca  delle  autorizzazioni,
licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attivita'.
  3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate
congiuntamente.
  4. L'interdizione dall'esercizio dell'attivita' si applica soltanto
quando   l'irrogazione   di   altre   sanzioni  interdittive  risulta
inadeguata.