Art. 15. 
                       Commissario giudiziale 
 
  1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di  una  sanzione
interdittiva che determina l'interruzione  dell'attivita'  dell'ente,
il giudice, in luogo dell'applicazione  della  sanzione,  dispone  la
prosecuzione dell'attivita' dell'ente da parte di un commissario  per
un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata
applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 
    a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio  di  pubblica
necessita' la cui interruzione puo' provocare  un  grave  pregiudizio
alla collettivita'; 
    b) l'interruzione dell'attivita' dell'ente puo' provocare, tenuto
conto  delle  sue  dimensioni  e  delle  condizioni  economiche   del
territorio   in   cui    e'    situato,    rilevanti    ripercussioni
sull'occupazione. 
  2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione  dell'attivita',  il
giudice indica i compiti ed i poteri del commissario,  tenendo  conto
della specifica attivita' in cui e' stato posto in essere  l'illecito
da parte dell'ente. 
  3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati  dal  giudice,  il
commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione  dei  modelli  di
organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati  della  specie
di quello verificatosi.  Non  puo'  compiere  atti  di  straordinaria
amministrazione senza autorizzazione del giudice. 
  4. Il profitto derivante dalla  prosecuzione  dell'attivita'  viene
confiscato. 
  5. La prosecuzione dell'attivita' da parte del commissario non puo'
essere  disposta  quando   l'interruzione   dell'attivita'   consegue
all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.