Art. 16.
          Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

  1.  Puo'  essere  disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio
dell'attivita' se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante
entita'  ed  e'  gia' stato condannato, almeno tre volte negli ultimi
sette    anni,    alla    interdizione    temporanea   dall'esercizio
dell'attivita'.
  2.  Il  giudice  puo'  applicare  all'ente,  in  via definitiva, la
sanzione  del  divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
ovvero  del  divieto  di  pubblicizzare beni o servizi quando e' gia'
stato  condannato  alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi
sette anni.
  3.  Se  l'ente  o  una  sua  unita' organizzativa viene stabilmente
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione  di  reati  in  relazione  ai  quali  e'  prevista la sua
responsabilita'   e'   sempre   disposta   l'interdizione  definitiva
dall'esercizio  dell'attivita'  e  non  si  applicano le disposizioni
previste dall'articolo 17.