Art. 19. 
                              Confisca 
 
  1. Nei confronti dell'ente e' sempre disposta, con la  sentenza  di
condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo  che
per la parte che puo' essere restituita al  danneggiato.  Sono  fatti
salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. 
  2. Quando non e' possibile eseguire la confisca a norma  del  comma
1, la stessa puo' avere ad oggetto somme  di  denaro,  beni  o  altre
utilita' di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.