Art. 21.
                       Pluralita' di illeciti

  1.  Quando l'ente e' responsabile in relazione ad una pluralita' di
reati  commessi  con  una  unica  azione od omissione ovvero commessi
nello  svolgimento  di  una medesima attivita' e prima che per uno di
essi  sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica
la  sanzione  pecuniaria prevista per l'illecito piu' grave aumentata
fino  al  triplo.  Per  effetto  di  detto aumento, l'ammontare della
sanzione  pecuniaria  non  puo'  comunque essere superiore alla somma
delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
  2.  Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o piu'
degli  illeciti  ricorrono  le  condizioni  per  l'applicazione delle
sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito piu'
grave.