Art. 23.
              Inosservanza delle sanzioni interdittive

  1.  Chiunque,  nello  svolgimento dell'attivita' dell'ente a cui e'
stata  applicata  una  sanzione  o  una misura cautelare interdittiva
trasgredisce  agli  obblighi  o ai divieti inerenti a tali sanzioni o
misure, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
  2.   Nel   caso   di  cui  al  comma  1,  nei  confronti  dell'ente
nell'interesse o a vantaggio del quale il reato e' stato commesso, si
applica  la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento
quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.
  3.  Se  dal  reato  di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto
rilevante,  si  applicano  le sanzioni interdittive, anche diverse da
quelle in precedenza irrogate.