Art. 10.
                        Comitato scientifico
  1.  Il  comitato  scientifico,  qualora  previsto dallo statuto, e'
organo  consultivo  delle  fondazioni  la  cui  nomina, composizione,
competenza  e  funzionamento  sono  stabiliti dai rispettivi statuti,
fermo restando che:
    a) e' presieduto dal presidente della fondazione;
    b) almeno un componente e' designato dagli enti di riferimento;
    c) almeno    un    componente    e'   designato   dal   Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.