Art. 7.
                               Organi
  1. Sono organi delle fondazioni:
    a) il presidente;
    b) il consiglio di amministrazione;
    c) il collegio dei revisori dei conti.
  2.  La  durata  degli  organi delle fondazioni, nonche' le relative
incompatibilita', sono stabilite dai rispettivi statuti.
  3.  Gli  statuti  possono  prevedere un comitato scientifico, con i
compiti di cui all'articolo 10.