Art. 7. Organi 1. Sono organi delle fondazioni: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il collegio dei revisori dei conti. 2. La durata degli organi delle fondazioni, nonche' le relative incompatibilita', sono stabilite dai rispettivi statuti. 3. Gli statuti possono prevedere un comitato scientifico, con i compiti di cui all'articolo 10.