Art. 9.
                    Consiglio di amministrazione
  1.   Le   fondazioni   sono   amministrate   da   un  consiglio  di
amministrazione   la   cui   nomina,   composizione,   competenza   e
funzionamento   sono   disciplinati  dai  rispettivi  statuti,  fermo
restando che:
    a) il  numero  dei  componenti  e'  commisurato  ai compiti della
fondazione  ed alle dimensioni degli enti di riferimento e, comunque,
non puo' essere superiore a undici, compreso il presidente;
    b) e' presieduto dal presidente della fondazione;
    c) la maggioranza assoluta dei componenti e' designata dagli enti
di riferimento;
    d) almeno    un    componente    e'   designato   dal   Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
  2.  Il consiglio di amministrazione nomina un direttore generale, i
cui compiti sono definiti dallo statuto.