Art. 6.
   Unita' di rilevazione del censimento generale della popolazione
  1.   Le   unita'  di  rilevazione  del  censimento  generale  della
popolazione sono:
    a) la famiglia;
    b) le singole persone;
    c) la convivenza.
  2.   Per   famiglia   si  intende  la  famiglia  anagrafica  previa
dall'articolo  4 del regolamento anagrafico approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  30 maggio  1989,  n.  223.  Le singole
persone  sono  unita'  di  rilevazione  anche  se  non  costituiscono
famiglia ai sensi dell'articolo 4 citato. Per convivenza s'intende la
convivenza   anagrafica  prevista  dall'articolo  5  del  regolamento
anagrafico.
 
          Nota all'art. 6:
              - Il  testo degli articoli 4 e 5 del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' il
          seguente:
              "Art.  4  (Famiglia  anagrafica).  -  1.  Agli  effetti
          anagrafici  per  famiglia  si intende un insieme di persone
          legate  da  vincoli  di  matrimonio,  parentela, affinita',
          adozione,  tutela  o  da  vincoli  affettivi, coabitanti ed
          aventi dimora abituale nello stesso comune.
              2.  Una  famiglia  anagrafica puo' essere costituita da
          una sola persona".
              "Art.  5  (Convivenza  anagrafica).  -  1. Agli effetti
          anagrafici  per  convivenza s'intende un insieme di persone
          normalmente  coabitanti  per  motivi religiosi, di cura, di
          assistenza,  militari,  di  pena  e  simili,  aventi dimora
          abituale nello stesso comune.
              2.  Le  persone  addette alla convivenza per ragioni di
          impiego  o  di  lavoro,  se vi convivono abitualmente, sono
          considerate    membri   della   convivenza,   purche'   non
          costituiscano famiglie a se' stanti.
              3.  Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi,
          locande,  pensioni  e  simili  non costituiscono convivenza
          anagrafica".