Art. 6. Unita' di rilevazione del censimento generale della popolazione 1. Le unita' di rilevazione del censimento generale della popolazione sono: a) la famiglia; b) le singole persone; c) la convivenza. 2. Per famiglia si intende la famiglia anagrafica previa dall'articolo 4 del regolamento anagrafico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Le singole persone sono unita' di rilevazione anche se non costituiscono famiglia ai sensi dell'articolo 4 citato. Per convivenza s'intende la convivenza anagrafica prevista dall'articolo 5 del regolamento anagrafico.
Nota all'art. 6: - Il testo degli articoli 4 e 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' il seguente: "Art. 4 (Famiglia anagrafica). - 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinita', adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. 2. Una famiglia anagrafica puo' essere costituita da una sola persona". "Art. 5 (Convivenza anagrafica). - 1. Agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune. 2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purche' non costituiscano famiglie a se' stanti. 3. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica".