Art. 7.
Unita'  di rilevazione del censimento generale delle abitazioni e del
                      censimento degli edifici
  1.   Le   unita'  di  rilevazione  del  censimento  generale  delle
abitazioni e del censimento degli edifici sono:
    a) le abitazioni;
    b) gli altri tipi di alloggio, solo se occupati;
    c) gli edifici.
  2.  Per  abitazione  s'intende  un insieme di vani, o anche un vano
solo,  destinato  funzionalmente,  in  tutto  o  in  parte, ad uso di
alloggio,   che  dispone  di  un  ingresso  indipendente  su  strada,
pianerottolo, cortile, terrazza, ballatoio e simili.
  3. Per altri tipi di alloggio s'intende la tipologia abitativa, non
classificabile  come abitazione, che alla data del censimento risulta
occupata  da  una  o  piu'  persone come dimora stabile o temporanea:
baracche, roulottes e simili.
  4.  Per  edificio  s'intende una costruzione, dotata di una propria
struttura   indipendente,   di  concezione  ed  esecuzione  unitarie,
contenente   spazi   stabilmente  utilizzabili  da  persone  per  usi
destinati  all'abitazione o alla produzione di beni o servizi, con le
eventuali  pertinenze,  delimitata  da  pareti  continue,  esterne  o
divisorie e da coperture e dotata di almeno un accesso dall'esterno.