Art. 8.
Unita'  di  rilevazione  del censimento generale dell'industria e dei
                               servizi
  1. L'unita' di rilevazione del censimento generale dell'industria e
dei  servizi  e'  l'unita'  giuridico-economica,  unitamente alle sue
unita'  locali,  ai  sensi del regolamento CEE 15 marzo 1993, n. 696,
del regolamento CE 25 giugno 1996, n. 2223.
  2. Le unita' giuridico-economiche comprendono:
    a) le  imprese  e  i  lavoratori  autonomi,  tra i quali i liberi
professionisti;
    b) le istituzioni pubbliche e le istituzioni private.
  3.  Per  unita'  locale  si intende il luogo, variamente denominato
stabilimento,  laboratorio,  negozio,  officina, ristorante, albergo,
bar,  ufficio, agenzia, magazzino, studio professionale, ambulatorio,
abitazione  e  simili, in cui si realizza la produzione di beni o nel
quale  si svolge o si organizza la prestazione di servizi destinabili
o  non  destinabili alla vendita, purche' sia presidiato da almeno un
addetto.  Costituiscono,  altresi',  unita'  locali, sempre che siano
fisicamente  o  funzionalmente distinte da altra unita' locale, anche
la   sede   d'impresa,   nonche'  le  sedi  degli  uffici  direttivi,
amministrativi e tecnici.
 
          Note all'art 8:
              - Il  regolamento  CEE  n.  696/93 del Consiglio del 15
          marzo  1993  (in  Gazzetta  Ufficiale  n. L076 del 30 marzo
          1993) reca norme sulle unita' statistiche di osservazione e
          di analisi del sistema produttivo nella Comunita' europea.
              - Il  regolamento  CE  n.  2223/96 del Consiglio del 25
          giugno  1996 (in Gazzetta Ufficiale n. L310 del 30 novembre
          1996)  reca norme sul Sistema europeo dei conti nazionali e
          regionali nella Comunita' europea.