Art. 9.
                Questionari e modelli dei censimenti
  1.  Le notizie che formano oggetto delle rilevazioni censuarie sono
raccolte   mediante   appositi   questionari  e  modelli  predisposti
dall'Istat,  nel  rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre
1996,  n.  675,  previo parere del Garante per la protezione dei dati
personali.
  2.  E'  fatto  divieto  di  utilizzare,  per  la raccolta dei dati,
questionari  e  modelli diversi da quelli predisposti dall'Istat e di
abbinare  alle  rilevazioni  censuarie  altre  indagini che non siano
disposte dall'Istat, fatto salvo per le province autonome di Trento e
di Bolzano, quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.
 
          Nota all'art. 9:
              - La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca "Tutela delle
          persone  e  di  altri  soggetti rispetto al trattamento dei
          dati personali".