Art. 9. Questionari e modelli dei censimenti 1. Le notizie che formano oggetto delle rilevazioni censuarie sono raccolte mediante appositi questionari e modelli predisposti dall'Istat, nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. 2. E' fatto divieto di utilizzare, per la raccolta dei dati, questionari e modelli diversi da quelli predisposti dall'Istat e di abbinare alle rilevazioni censuarie altre indagini che non siano disposte dall'Istat, fatto salvo per le province autonome di Trento e di Bolzano, quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.
Nota all'art. 9: - La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".