Art. 8
                Obbligo di ritiro dalla circolazione
                 e di trasmissione delle banconote e
              delle monete in euro sospette di falsita'

  1. Le banche e gli altri soggetti che gestiscono o distribuiscono a
titolo  professionale  banconote  e  monete  metalliche in euro hanno
l'obbligo  di  ritirare  dalla  circolazione le banconote e le monete
metalliche  in  euro  sospette  di  falsita'  e di trasmetterle senza
indugio,   rispettivamente,   alla   Banca  d'Italia  e  all'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato.
  2.  La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze,
nell'ambito delle rispettive competenze, possono emanare disposizioni
applicative del comma 1, anche con riguardo alle misure organizzative
occorrenti per il rispetto degli obblighi di ritiro e di trasmissione
delle  banconote  e  delle  monete  metalliche  in  euro  sospette di
falsita'.
  3.  Nei  confronti  dei  soggetti  di cui al comma 1 che violano le
disposizioni   emanate   dalla   Banca   d'Italia   o  dal  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  o  che comunque non ritirano dalla
circolazione   ovvero   non   trasmettono   alla   Banca  d'Italia  e
all'Istituto  Poligrafico  e  Zecca dello Stato le banconote o monete
metalliche  in  euro sospette di falsita', e' applicabile la sanzione
amministrativa   pecuniaria   da  tremila  a  quindicimila  euri.  Si
applicano,  in  quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145
del  decreto  legislativo  1 settembre 1993, n. 385. La competenza ad
applicare  la  sanzione  spetta  al  Ministro  dell'economia  e delle
finanze  nei  casi  riguardanti  le  monete  metalliche  in euro e al
Governatore della Banca d'Italia nei casi riguardanti le banconote in
euro.