Art. 3.
             Soggetti obbligati al pagamento del diritto

  1. Sono tenute al pagamento del diritto le imprese che al 1 gennaio
di  ogni  anno  sono  iscritte  o annotate nel registro delle imprese
istituito  in  attuazione  dell'articolo  8  della  legge n. 580/1993
nonche' le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese nel
corso dell'anno di riferimento.
  2.  L'importo  del  diritto  non  e'  frazionabile in rapporto alla
durata di iscrizione nell'anno.
  3.  Nel  caso  di  trasferimento  della  sede  legale  o principale
dell'impresa  in  altra  provincia,  il  diritto  e' introitato dalla
camera  di  commercio ove e' ubicata la sede legale o principale al 1
gennaio  o  alla  diversa  data  se  l'impresa  e'  stata  costituita
successivamente al 1 gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento.