Art. 3. Soggetti obbligati al pagamento del diritto 1. Sono tenute al pagamento del diritto le imprese che al 1 gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel registro delle imprese istituito in attuazione dell'articolo 8 della legge n. 580/1993 nonche' le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese nel corso dell'anno di riferimento. 2. L'importo del diritto non e' frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno. 3. Nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell'impresa in altra provincia, il diritto e' introitato dalla camera di commercio ove e' ubicata la sede legale o principale al 1 gennaio o alla diversa data se l'impresa e' stata costituita successivamente al 1 gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento.