Art. 4.
          Cessazione dell'obbligo del pagamento del diritto

  1.   Tutte   le   imprese  per  le  quali  sia  stato  adottato  un
provvedimento  di  fallimento o di liquidazione coatta amministrativa
cessano  di  essere  soggette  al  pagamento  del  diritto  a partire
dall'anno  solare  successivo  a  quello  in cui e' stato adottato il
provvedimento,  tranne  i casi in cui sia stato autorizzato, e fino a
quando non sia cessato, l'esercizio provvisorio dell'impresa.
  2.  Le  imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento
del  diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e'
cessata  l'attivita', sempre che la relativa domanda di cancellazione
sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione
dell'attivita'.
  3.  Le  societa'  e gli altri soggetti collettivi cessano di essere
soggette   al  pagamento  del  diritto  a  partire  dall'anno  solare
successivo  a  quello in cui e' stato approvato il bilancio finale di
liquidazione  a  condizione  che la relativa domanda di cancellazione
dal  registro  delle  imprese  sia  presentata  entro  il  30 gennaio
successivo all'approvazione del bilancio finale.
  4.  Le  societa' cooperative, nel caso di cui all'articolo 2544 del
codice  civile, cessano di essere soggette al pagamento del diritto a
partire   dall'anno   solare  successivo  a  quello  della  data  del
provvedimento   che   ha   comportato   lo   scioglimento   per  atto
dell'Autorita' governativa.
  5.  Le  agevolazioni  in  materia  tributaria disposte con legge in
occasione   di  eventi  o  situazioni  di  carattere  eccezionale  si
applicano anche al diritto annuale.
 
          Nota all'art. 4:
              - Il  testo  dell'art.  2544  del  codice  civile e' il
          seguente:
              "Art.  2544 (Scioglimento per atto dell'autorita). - Le
          societa'   cooperative,   che   a  giudizio  dell'autorita'
          governativa non sono in condizione di raggiungere gli scopi
          per   cui  sono  state  costituite,  o  che  per  due  anni
          consecutivi  non hanno depositato il bilancio annuale (c.c.
          2516),  o  non  hanno  compiuto  atti  di gestione, possono
          essere    sciolte    con    provvedimento    dell'autorita'
          governativa,  da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica e da iscriversi nel registro delle imprese (c.c.
          2188, 2511). Le societa' cooperative edilizie di abitazione
          e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei
          termini  prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni
          sono   sciolti   di   diritto  e  perdono  la  personalita'
          giuridica.
              Se   vi   e'   luogo  a  liquidazione,  con  lo  stesso
          provvedimento   sono   nominati   uno   o  piu'  commissari
          liquidatori (c.c. 2542).".