Art. 12.

                             Definizione
  1.  Le  repliche  di  armi antiche ad avancarica a colpo singolo di
modello   e/o   tipologia   anteriore   al  1890  utilizzano  per  il
funzionamento  a  fuoco munizionamento costituito da polvere nera, od
equivalente,  palla  o  pallini  di  piombo,  che  vengono introdotti
singolarmente  nella canna dalla volata o dalla parte anteriore della
camera  di  scoppio;  esse  sono dotate di un sistema di accensione a
miccia e/o a pietra e/o a capsula e sono portatili.