Art. 13. Immatricolazione e verifica di funzionamento 1. Alle armi di cui all'articolo 12 si applicano le disposizioni dell'articolo 11 della legge n. 110/1975, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, fatta eccezione del riferimento all'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, salvo quanto previsto dal successivo comma 3. 2. Il Banco nazionale di prova oltre agli adempimenti di cui all'articolo 11 della legge n. 110/1975, verifica che il funzionamento delle armi di cui al comma 1 sia conforme alle prescrizioni contenute nell'articolo 12; a tal fine, ove ritenuto necessario, puo' avvalersi della consulenza dell'esperto di cui all'articolo 32, comma nono, della legge n. 110/1975. 3. I prototipi delle armi di cui al comma 1 prodotte all'estero, sono sottoposti a cura dell'importatore alla verifica di funzionamento da parte del Banco nazionale di prova, prevista dal comma 2. E' vietata l'importazione di armi non conformi al prototipo sottoposto a verifica del Banco nazionale di prova. 4. Le armi di cui al comma 1 non sono sottoposte a verifica di conformita' da parte della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.
Nota all'art. 13: - Si riporta il testo degli articoli 11 e 32, comma nono, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse): "Art. 11 (Immatricolazione delle armi comuni da sparo). - Sulle armi comuni da sparo prodotte nello Stato devono essere impressi, in modo indelebile ed a cura del produttore, la sigla od il marchio, idonei ad identificarle nonche' il numero di iscrizione del prototipo o dell'esemplare nel Catalogo nazionale ed il numero progressivo di matricola. Un numero progressivo deve, altresi', essere impresso sulle canne intercambiabili di armi. Oltre ai compiti previsti dall'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, il Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni, accerta che le armi o le canne presentate rechino le indicazioni prescritte nel primo comma e imprime uno speciale contrassegno con l'emblema della Repubblica italiana e la sigla di identificazione del Banco o della sezione. L'operazione deve essere annotata con l'attribuzione di un numero progressivo in apposito registro da tenersi a cura del Banco o della sezione. Le armi comuni da sparo prodotte all'estero recanti i punzoni di prova di uno dei banchi riconosciuti per legge in Italia non sono assoggettate alla presentazione al Banco di prova di Gardone Valtrompia quando rechino i contrassegni di cui al primo comma. Qualora manchino sulle armi prodotte all'estero i segni distintivi di cui al comma precedente, l'importatore deve curare i necessari adempimenti. In caso di mancanza anche di uno degli elementi indicati nel primo comma il Banco o la sezione provvede ad apporli, in base a motivata richiesta degli aventi diritto, vistata dall'ufficio locale di pubblica sicurezza o in mancanza dal comando dei Carabinieri. A tal fine, in luogo del numero di matricola e' impresso il numero progressivo di iscrizione dell'operazione nel registro di cui al secondo comma. Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano altresi' alle armi comuni da sparo ed alle canne intercambiabili importate dall'estero. Si osservano a tal fine le modalita' di cui al successivo art. 13. Le norme del presente articolo relative all'apposizione sulle armi del numero d'iscrizione nel Catalogo nazionale, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 7, settimo comma, n. 1). Entro il termine di un anno dalla data indicata nel decreto di cui al precedente comma debbono essere presentate al Banco nazionale di prova o alle sue sezioni, ove mancanti del numero di matricola, per l'apposizione di questo ultimo a norma del quinto comma: le armi comuni da sparo prodotte nello Stato o importate prima dell'entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quelle prodotte o importate anteriormente al 1920; le armi portatili da fuoco di cui al precedente art. 1 appartenenti a privati di cui e' consentita la detenzione. Per il compimento delle operazioni previste dal presente articolo, al Banco nazionale di prova, oltre al diritto fisso, da determinarsi secondo le modalita' previste dall'art. 3 della citata legge 23 febbraio 1960, n. 186, e' concesso una tantum un contributo straordinario di 270 milioni di lire a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. All'onere di 270 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per il rinnovo della convenzione di Lome'. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". "Art. 32 (Vigilanza sulle armi e munizioni raccolte nei musei). - (Omissis). Le armi antiche e artistiche comunque versate all'Autorita' di pubblica sicurezza o alle direzioni di artiglieria non potranno essere distrutte senza il preventivo consenso di un esperto nominato dal sovrintendente per le gallerie competente per territorio. (Omissis).