Art. 10.
1.  Al  comma  1 dell'articolo 724 del codice di procedura penale, le
parole:  "Fuori dei casi previsti dall'articolo 726," sono sostituite
dalle  seguenti:  "Fuori  dei  casi  previsti  dagli  articoli  726 e
726-ter,".
2.  Dopo il comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura penale,
come  modificato  dal  comma  1 del presente articolo, e' inserito il
seguente:
"1-bis.  Quando  la  domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto
atti che devono essere eseguiti in piu' distretti di corte d'appello,
la  stessa  e'  trasmessa,  direttamente  dall'autorita' straniera, o
tramite  il  Ministero  della giustizia o altra autorita' giudiziaria
italiana eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che determina
secondo  le  forme  previste  dagli  articoli  32, comma 1, e 127, in
quanto compatibili, la corte d'appello competente, tenuto conto anche
del  numero di atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli
stessi  con  riferimento  alla  dislocazione  delle  sedi giudiziarie
interessate. L'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, e' comunicato
soltanto  al  procuratore  generale presso la Corte di cassazione. La
Corte   di   cassazione  trasmette  gli  atti  alla  corte  d'appello
designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia".
3.  Al  comma 2 dell'articolo 724 del codice di procedura penale sono
aggiunte,  in fine, le seguenti parole: "e trasmette senza ritardo al
procuratore  nazionale antimafia copia delle rogatorie dell'autorita'
straniera che si riferiscono ai delitti di cui all'articolo 51, comma
3-bis".
 
          Note all'art. 10:
              - Il  testo  dell'art.  724  del  codice  di  procedura
          penale,  come  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art.         724 (Procedimento         in         sede
          giurisdizionale). - 1. Fuori   dei   casi   previsti  dagli
          articoli 726  e  726-ter,  non si puo' dare esecuzione alla
          rogatoria  dell'autorita'  straniera senza previa decisione
          favorevole  della  corte  di  appello del luogo in cui deve
          procedersi agli atti richiesti.
              1-bis. Quando  la  domanda di assistenza giudiziaria ha
          per  oggetto  atti  che  devono  essere  eseguiti  in  piu'
          distretti  di  corte  d'appello,  la  stessa  e' trasmessa,
          direttamente   dall'autorita'   straniera,   o  tramite  il
          Ministero  della  giustizia  o  altra autorita' giudiziaria
          italiana eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che
          determina  secondo  le  forme  previste  dagli articoli 32,
          comma 1,  e  127, in quanto compatibili, la corte d'appello
          competente,  tenuto  conto  anche  del  numero  di  atti da
          svolgere  e  della tipologia ed importanza degli stessi con
          riferimento   alla   dislocazione  delle  sedi  giudiziarie
          interessate.  L'avviso  di  cui  all'art.  127, comma 1, e'
          comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte
          di  cassazione.  La  Corte di cassazione trasmette gli atti
          alla corte d'appello designata, comunicando la decisione al
          Ministero della giustizia.
              2. Il  procuratore  generale,  ricevuti  gli  atti  dal
          Ministro   di  grazia  e  giustizia,  presenta  la  propria
          requisitoria  alla  corte  di  appello  e  trasmette  senza
          ritardo  al  procuratore  nazionale  antimafia  copia delle
          rogatorie  dell'autorita'  straniera  che si riferiscono ai
          delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis.
              3. Il presidente della Corte fissa la data dell'udienza
          e ne da' comunicazione al procuratore generale.
              4. La corte di esecuzione alla rogatoria con ordinanza.
              5. L'esecuzione della rogatoria e' negata:
                a) se  gli  atti richiesti sono vietati dalla legge e
          sono  contrari  a principi dell'ordinamento giuridico dello
          Stato;
                b) se  il fatto per cui procede l'autorita' straniera
          non  e'  previsto  come  reato  dalla  legge italiana e non
          risulta  che  l'imputato  abbia liberamente espresso il suo
          consenso alla rogatoria;
                c) se  vi  sono  fondate  ragioni  per  ritenere  che
          considerazioni  relative  alla  razza,  alla  religione, al
          sesso,   alla  nazionalita',  alla  lingua,  alle  opinioni
          politiche  o  alle  condizioni  personali o sociali possano
          influire  sullo svolgimento o sull'esito del processo e non
          risulta  che  l'imputato  abbia liberamente espresso il suo
          consenso alla rogatoria.
                5-bis. L'esecuzione  della  rogatoria  e'  sospesa se
          essa  puo'  pregiudicare  indagini o procedimenti penali in
          corso nello Stato.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  726  del codice di
          procedura penale:
              "Art.   726 (Citazione   di   testimoni   a   richiesta
          dell'autorita'  straniera). - 1. La citazione dei testimoni
          residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta
          da  una  autorita'  giudiziaria  straniera, e' trasmessa al
          procuratore  della  Repubblica del luogo in cui deve essere
          eseguita,  il  quale  provvede per la notificazione a norma
          dell'art. 167.".
              - L'art.  726-ter  del  codice  di  procedura penale e'
          stato introdotto dall'art. 11 della legge qui pubblicata.
              - Si  riporta il testo dell'art. 32, comma 1 del codice
          di procedura penale:
              "1. I  conflitti  sono decisi dalla Corte di cassazione
          con  sentenza  in  camera  di  consiglio  secondo  le forme
          previste  dall'art.  127. La corte assume le informazioni e
          acquisisce gli altri e i documenti che ritiene necessari".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  127  del codice di
          procedura penale:
              "Art.      127 (Procedimento      in      camera     di
          consiglio). - 1. Quando  si  deve  procedere  in  camera di
          consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la
          data  dell'udienza  e  ne  fa  dare avviso alle parti, alle
          altre  persone  interessate  e  ai  difensori.  L'avviso e'
          comunicato  o  notificato  almeno  dieci giorni prima della
          data   predetta.  Se  l'imputato  e'  privo  di  difensore,
          l'avviso e' dato a quello di ufficio.
              2. Fino  a  cinque  giorni  prima  dell'udienza possono
          essere presentate memorie in cancelleria.
              3. Il   pubblico   ministero,   gli  altri  destinatari
          dell'avviso  nonche' i difensori sono sentiti se compaiono.
          Se  l'interessato  e'  detenuto  o internato in luogo posto
          fuori  della  circoscrizione del giudice e ne fa richiesta,
          deve  essere  sentito  prima  del  giorno  dell'udienza dal
          magistrato di sorveglianza del luogo.
              4. L'udienza  e'  rinviata  se  sussiste  un  legittimo
          impedimento  dell'imputato  o del condannato che ha chiesto
          di  essere  sentito  personalmente e che non sia detenuto o
          internato  in  luogo  diverso  da  quello in cui ha sede il
          giudice.
              5. Le  disposizioni  dei commi 1, 3 e 4 sono previste a
          pena di nullita'.
              6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
              7. Il  giudice  provvede  con  ordinanza  comunicata  o
          notificata  senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1,
          che possono proporre ricorso per cassazione.
              8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
          a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente
          con decreto motivato.
              9. L'inammissibilita'    dell'atto   introduttivo   del
          procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
          senza  formalita'  di  procedura,  salvo che sia altrimenti
          stabilito. Si applicano la disposizioni dei commi 7 e 8.
              10. Il  verbale di udienza e' redatto soltanto in forma
          riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 51, comma 3-bis del
          codice di procedura penale:
              "3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti,
          consumati  o  tentati,  di  cui  all'art. 416-bis o 630 del
          codice  penale,  per  i  delitti commessi avvalendosi delle
          condizioni  previste  dal  predetto  art. 461-bis ovvero al
          fine  di  agevolare l'attivita' delle associazioni previste
          dallo  stesso  articolo,  nonche'  per  i  delitti previsti
          dall'art.  74  del  testo  unico  approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  9 ottobre 1990,  n.  309,  e
          dell'art. 291-quarter del testo unico approvato con decreto
          del  Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le
          funzioni  indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
          all'ufficio  del pubblico ministero presso il tribunale del
          capoluogo  del  distretto nel cui ambito ha sede il giudice
          competente".