Art. 11. 1. Dopo l'articolo 726 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti: "Art. 726-bis. - (Notifica diretta all'interessato). - 1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell'autorita' giudiziaria straniera di notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato e' trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede per la notificazione a norma degli articoli 156, 157 e 158. Art. 726-ter. - (Rogatoria proveniente da autorita' amministrativa straniera). - 1. Quando un accordo internazionale prevede che la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato sia presentata anche da un'autorita' amministrativa straniera, alla rogatoria provvede, su richiesta del procuratore della Repubblica, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui devono essere eseguiti gli atti richiesti. Si applicano gli articoli 724, commi 5 e 5-bis, e 725, comma 2.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo degli articoli 156, 157 e 158 del codice di procedura penale: "Art. 156 (Notificazioni dell'imputato detenuto). - 1. Le notificazioni all'imputato sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona. 2. In caso di rifiuto della ricezione se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata e' consegnata al direttore dell'Istituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non e' possibile consegnare la copia direttamente all'imputato, perche' legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell'istituto informa immediatamente l'interessato con il mezzo piu' celere. 3. Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite a norma dell'art. 157. 4. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta che l'imputato e' detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o e' internato in un istituto penitenziario. 5. In nessun caso le notificazioni all'imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme dell'art. 159.". "Art. 157 (Prima notificazione all'imputato non detenuto). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione all'imputato non detenuto e' eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non e' possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione e' eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attivita' lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. 2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione e' eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone. 3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale giudiziario da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata. 4. La copia non puo' essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacita' di intendere o di volere. 5. L'autorita' giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia e' stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato. 6. La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci e' effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione e' scritta all'esterno del plico stesso. 7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2. 8. Se neppure in tal modo e' possibile eseguire la notificazione, l'atto e' depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attivita' lavorativa. Avviso del deposito stesso e' affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attivita' lavorativa. L'ufficiale giudiziario da' inoltre comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.". "Art. 158 (Prima notificazione all'imputato in servizio militare). - 1. La prima notificazione all'imputato militare in servizio attivo il cui stato risulti dagli atti e' eseguita nel luogo in cui egli risiede per ragioni di servizio, mediante consegna alla persona. Se la consegna non e' possibile, l'atto e' notificato presso l'ufficio del comune il quale informa immediatamente l'interessato della avvenuta notificazione con il mezzo piu' celere.". - Il testo dell'art. 724 del codice di procedura penale e' riportato nelle note all'art. 10. - Si riporta il testo dell'art. 725, comma 2 del codice di procedura penale: "2. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme di questo codice, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dall'autorita' giudiziaria straniera che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.".