Art. 11.
1. Dopo l'articolo 726 del codice di procedura penale sono inseriti i
seguenti:
"Art.  726-bis.  - (Notifica diretta all'interessato). - 1. Quando le
convenzioni  o gli accordi internazionali consentono la notificazione
diretta  all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata,
anche   la   richiesta   dell'autorita'   giudiziaria   straniera  di
notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello
Stato  e'  trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui
deve essere eseguita, che provvede per la notificazione a norma degli
articoli 156, 157 e 158.
Art.  726-ter.  -  (Rogatoria proveniente da autorita' amministrativa
straniera).  -  1.  Quando  un  accordo internazionale prevede che la
richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un
reato  sia presentata anche da un'autorita' amministrativa straniera,
alla   rogatoria   provvede,   su  richiesta  del  procuratore  della
Repubblica,  il  giudice per le indagini preliminari del luogo in cui
devono  essere eseguiti gli atti richiesti. Si applicano gli articoli
724, commi 5 e 5-bis, e 725, comma 2.
 
          Note all'art. 11:
              - Si riporta il testo degli articoli 156, 157 e 158 del
          codice di procedura penale:
              "Art.  156 (Notificazioni dell'imputato detenuto). - 1.
          Le  notificazioni  all'imputato  sono eseguite nel luogo di
          detenzione mediante consegna di copia alla persona.
              2. In caso di rifiuto della ricezione se ne fa menzione
          nella  relazione  di  notificazione e la copia rifiutata e'
          consegnata  al  direttore  dell'Istituto  o  a chi ne fa le
          veci. Nello stesso modo si provvede quando non e' possibile
          consegnare  la  copia  direttamente  all'imputato,  perche'
          legittimamente   assente.   In  tal  caso,  della  avvenuta
          notificazione    il    direttore    dell'istituto   informa
          immediatamente l'interessato con il mezzo piu' celere.
              3. Le  notificazioni  all'imputato  detenuto  in  luogo
          diverso  dagli  istituti penitenziari sono eseguite a norma
          dell'art. 157.
              4. Le  disposizioni  che  precedono  si applicano anche
          quando  dagli  atti  risulta che l'imputato e' detenuto per
          causa  diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi
          la   notificazione   o   e'   internato   in   un  istituto
          penitenziario.
              5. In   nessun   caso   le  notificazioni  all'imputato
          detenuto  o  internato possono essere eseguite con le forme
          dell'art. 159.".
              "Art.   157   (Prima   notificazione  all'imputato  non
          detenuto).  - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e
          162,  la  prima  notificazione all'imputato non detenuto e'
          eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non e'
          possibile    consegnare    personalmente   la   copia,   la
          notificazione  e'  eseguita  nella casa di abitazione o nel
          luogo  in  cui l'imputato esercita abitualmente l'attivita'
          lavorativa,  mediante  consegna  a  una persona che conviva
          anche  temporaneamente  o, in mancanza, al portiere o a chi
          ne fa le veci.
              2. Qualora  i  luoghi  indicati  nel  comma 1 non siano
          conosciuti,  la  notificazione  e'  eseguita nel luogo dove
          l'imputato   ha  temporanea  dimora  o  recapito,  mediante
          consegna a una delle predette persone.
              3. Il   portiere  o  chi  ne  fa  le  veci  sottoscrive
          l'originale  dell'atto notificato e l'ufficiale giudiziario
          da'  notizia  al  destinatario  dell'avvenuta notificazione
          dell'atto  a  mezzo  di  lettera raccomandata con avviso di
          ricevimento.  Gli effetti della notificazione decorrono dal
          ricevimento della raccomandata.
              4. La copia non puo' essere consegnata a persona minore
          degli  anni quattordici o in stato di manifesta incapacita'
          di intendere o di volere.
              5. L'autorita'   giudiziaria  dispone  la  rinnovazione
          della  notificazione  quando  la  copia e' stata consegnata
          alla  persona offesa dal reato e risulta o appare probabile
          che   l'imputato   non  abbia  avuto  effettiva  conoscenza
          dell'atto notificato.
              6. La consegna alla persona convivente, al portiere o a
          chi  ne  fa  le  veci  e'  effettuata  in plico chiuso e la
          relazione di notificazione e' scritta all'esterno del plico
          stesso.
              7. Se  le  persone  indicate  nel comma 1 mancano o non
          sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede
          nuovamente  alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi
          indicati nei commi 1 e 2.
              8. Se  neppure  in  tal  modo  e' possibile eseguire la
          notificazione,  l'atto  e' depositato nella casa del comune
          dove  l'imputato  ha l'abitazione o, in mancanza di questa,
          del comune dove egli esercita abitualmente la sua attivita'
          lavorativa.  Avviso  del  deposito  stesso  e' affisso alla
          porta  della  casa  di abitazione dell'imputato ovvero alla
          porta  del  luogo  dove  egli  abitualmente esercita la sua
          attivita'  lavorativa.  L'ufficiale giudiziario da' inoltre
          comunicazione  all'imputato  dell'avvenuto deposito a mezzo
          di  lettera  raccomandata  con  avviso  di ricevimento. Gli
          effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della
          raccomandata.".
              "Art. 158 (Prima notificazione all'imputato in servizio
          militare).   - 1.   La   prima  notificazione  all'imputato
          militare in servizio attivo il cui stato risulti dagli atti
          e'  eseguita  nel  luogo in cui egli risiede per ragioni di
          servizio,  mediante  consegna  alla persona. Se la consegna
          non e' possibile, l'atto e' notificato presso l'ufficio del
          comune  il quale informa immediatamente l'interessato della
          avvenuta notificazione con il mezzo piu' celere.".
              - Il testo dell'art. 724 del codice di procedura penale
          e' riportato nelle note all'art. 10.
              - Si riporta il testo dell'art. 725, comma 2 del codice
          di procedura penale:
              "2. Per il compimento degli atti richiesti si applicano
          le  norme  di questo codice, salva l'osservanza delle forme
          espressamente    richieste    dall'autorita'    giudiziaria
          straniera    che    non   siano   contrarie   ai   principi
          dell'ordinamento giuridico dello Stato.".