Art. 13. 
  1. All'articolo 729 del codice di procedura penale, il comma  1  e'
sostituito dai seguenti: 
  "1. La violazione delle norme di cui  all'articolo  696,  comma  1,
riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di  altri
mezzi  di  prova  a  seguito   di   rogatoria   all'estero   comporta
l'inutilizzabilita' dei documenti o dei mezzi di  prova  acquisiti  o
trasmessi.  Qualora  lo   Stato   estero   abbia   posto   condizioni
all'utilizzabilita' degli atti richiesti, l'autorita' giudiziaria  e'
vincolata al rispetto di tali condizioni. 
  1-bis. Se  lo  Stato  estero  da'  esecuzione  alla  rogatoria  con
modalita' diverse da quelle indicate  dall'autorita'  giudiziaria  ai
sensi   dell'articolo   727,   comma   5-bis,   gli   atti   compiuti
dall'autorita' straniera sono inutilizzabili. 1-ter. Non  possono  in
ogni caso essere  utilizzate  le  dichiarazioni,  da  chiunque  rese,
aventi ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili ai sensi dei
commi 1 e 1-bis". 
 
          Note all'art. 13:
              - Il  testo  dell'art.  729  del  codice  di  procedura
          penale,  come  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art.  729  (Utilizzabilita'  degli  atti  assunti  per
          rogatoria).  - 1. La violazione delle norme di cui all'art.
          696,  comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione
          di  documenti  o  di  altri  mezzi  di  prova  a seguito di
          rogatoria   all'estero   comporta  l'inutilizzabilita'  dei
          documenti  o  dei  mezzi  di  prova  acquisiti o trasmessi.
          Qualora    lo   Stato   estero   abbia   posto   condizioni
          all'utilizzabilita'   degli   atti  richiesti,  l'autorita'
          giudiziaria e' vincolata al rispetto di tali condizioni.
              1-bis. Se lo Stato estero da' esecuzione alla rogatoria
          con  modalita'  diverse  da  quelle indicate dall'autorita'
          giudiziaria  ai  sensi dell'art. 727, comma 5-bis, gli atti
          compiuti dall'autorita' straniera sono inutilizzabili.
              1-ter.  Non  possono  in ogni caso essere utilizzate le
          dichiarazioni,  da  chiunque  rese,  aventi  ad  oggetto il
          contenuto  degli atti inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e
          1-bis.
              2. Si applica la disposizione dell'art. 191, comma 2.".
              - Il  testo  dell'art.  696,  comma 1,  del  codice  di
          procedura penale, e' riportato nella nota all'art. 9.
              - Il  testo  dell'art.  727,  comma 5-bis, e' riportato
          nelle note all'art. 12.