Art. 14.
1.  Dopo il comma 2 dell'articolo 730 del codice di procedura penale,
e' inserito il seguente:
"2-bis.  Quando  il  procuratore generale e' informato dall'autorita'
straniera,  anche  per  il  tramite  del  Ministero  della giustizia,
dell'esistenza   di  una  sentenza  penale  di  condanna  pronunciata
all'estero,  ne  richiede la trasmissione all'autorita' straniera con
rogatoria, ai fini del riconoscimento ai sensi del comma 2".
 
          Nota all'art. 14:
              - Il  testo  dell'art.  730  del  codice  di  procedura
          penale,  come  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art.   730   (Riconoscimento   delle  sentenze  penali
          straniere  per  gli  effetti previsti dal codice penale). -
          1. Il  Ministro  di  grazia  e giustizia, quando riceve una
          sentenza   penale   di   condanna   o   di  proscioglimento
          pronunciata  all'estero nei confronti di cittadini italiani
          o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato ovvero di
          persone  sottoposte  a  procedimento  penale  nello  Stato,
          trasmette  senza  ritardo al procuratore generale presso la
          corte  di  appello,  nel  distretto  della  quale  ha  sede
          l'ufficio     del    casellario    competente    ai    fini
          dell'iscrizione,  una copia della sentenza, unitamente alla
          traduzione  in  lingua  italiana, con gli atti che vi siano
          allegati,  e  con  le  informazioni e la documentazione del
          caso.  Trasmette  inoltre  l'eventuale  richiesta  indicata
          nell'art. 12, comma 2 del codice penale.
              2. Il   procuratore   generale,  se  deve  essere  dato
          riconoscimento  alla  sentenza  straniera  per  gli effetti
          previsti  dall'art. 12, comma 1, numeri 1, 2 e 3 del codice
          penale,  promuove  il  relativo  procedimento con richiesta
          alla  corte  di  appello. A tale scopo, anche per mezzo del
          Ministero   di  grazia  e  giustizia,  puo'  chiedere  alle
          autorita'  estere  competenti  le  informazioni che ritiene
          opportune.
              2-bis. Quando  il  procuratore  generale  e'  informato
          dall'autorita'   straniera,   anche   per  il  tramite  del
          Ministero  della  giustizia, dell'esistenza di una sentenza
          penale  di  condanna pronunciata all'estero, ne richiede la
          trasmissione all'autorita' straniera con rogatoria, ai fini
          del riconoscimento ai sensi del comma 2.
              3. La  richiesta  alla  corte  di  appello  contiene la
          specificazione  degli effetti per i quali il riconoscimento
          e' domandato.".