Art. 15.
1.  Dopo l'articolo 204 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie  del  codice  di  procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:
"Art. 204-bis. - (Comunicazioni dell'autorita' giudiziaria in tema di
rogatoria).   -  1.  Quando  un  accordo  internazionale  prevede  la
trasmissione  diretta  della  richiesta  di  assistenza  giudiziaria,
l'autorita'  giudiziaria  indicata  dagli articoli 724, 726 e 726-ter
del  codice  che  riceve direttamente la richiesta ovvero l'autorita'
giudiziaria  che  la  invia  direttamente  all'autorita' straniera ne
trasmette senza ritardo copia al Ministero della giustizia".
 
          Note all'art. 15:
              - Il  testo  degli  articoli 724  e  726  del codice di
          procedura penale, sono riportati nelle note all'art. 10.
              - L'art.  726-ter  del  codice  di  procedura penale e'
          riportato nelle note all'art. 11.