Art. 15. 1. Dopo l'articolo 204 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente: "Art. 204-bis. - (Comunicazioni dell'autorita' giudiziaria in tema di rogatoria). - 1. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, l'autorita' giudiziaria indicata dagli articoli 724, 726 e 726-ter del codice che riceve direttamente la richiesta ovvero l'autorita' giudiziaria che la invia direttamente all'autorita' straniera ne trasmette senza ritardo copia al Ministero della giustizia".
Note all'art. 15: - Il testo degli articoli 724 e 726 del codice di procedura penale, sono riportati nelle note all'art. 10. - L'art. 726-ter del codice di procedura penale e' riportato nelle note all'art. 11.