Art. 16.
1.  Dopo l'articolo 205 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie  del  codice  di  procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:
"Art.   205-bis.  -  (Irrevocabilita'  del  consenso  nell'ambito  di
procedure  di  cooperazione giudiziaria). - 1. Quando e' previsto dal
codice o da accordi internazionali, per l'espletamento di determinati
atti,  che l'interessato esprima il proprio consenso in una procedura
di  cooperazione  giudiziaria,  il  consenso espresso non puo' essere
revocato,  salvo  che  l'interessato  ignorasse  circostanze di fatto
rilevanti   ai   fini  della  sua  decisione  ovvero  esse  si  siano
successivamente modificate.
Art. 205-ter. - (Partecipazione al processo a distanza per l'imputato
detenuto    all'estero).   -   1.   La   partecipazione   all'udienza
dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in
Italia,  ha  luogo  attraverso  il  collegamento  audiovisivo, quando
previsto  da  accordi  internazionali e secondo la disciplina in essi
contenuta.  Per  quanto  non espressamente disciplinato dagli accordi
internazionali, si applica la disposizione dell'articolo 146-bis.
2.  Non puo' procedersi a collegamento audiovisivo se lo Stato estero
non  assicura  la  possibilita'  di  presenza  del  difensore o di un
sostituto nel luogo in cui viene assunto l'atto e se quest'ultimo non
ha possibilita' di colloquiare riservatamente con il suo assistito.
3. L'imputato ha diritto alla presenza dell'interprete se non conosce
la  lingua  del  luogo  ove  l'atto  e'  compiuto  o quella usata per
rivolgergli le domande.
4.  La  detenzione  dell'imputato  all'estero  non puo' comportare la
sospensione  o  il  differimento  dell'udienza quando e' possibile la
partecipazione  all'udienza  in collegamento audiovisivo, nei casi in
cui  l'imputato  non  da'  il  consenso  o  rifiuta  di assistere. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo
420-ter del codice.
5.   La   partecipazione   all'udienza   attraverso  il  collegamento
audiovisivo del testimone o del perito si svolge secondo le modalita'
e i presupposti previsti dagli accordi internazionali. Per quanto non
espressamente  disciplinato,  si  applica,  in quanto compatibile, la
disposizione dell'articolo 147-bis".
 
          Note all'art. 16:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 146-bis del codice di
          procedura penale:
              "Art.   146-bis   (Partecipazione   al  dibattimento  a
          distanza).  -  1.  Quando si procede per taluno dei delitti
          indicati   nell'art.  51,  comma  3-bis,  del  codice,  nei
          confronti  di  persona che si trova, a qualsiasi titolo, in
          stato  di  detenzione  in  carcere,  la  partecipazione  al
          dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi:
                a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di
          ordine pubblico;
                b)   qualora   il  dibattimento  sia  di  particolare
          complessita'   e   la  partecipazione  a  distanza  risulti
          necessaria   ad   evitare   ritardi  nel  suo  svolgimento.
          L'esigenza   di   evitare  ritardi  nella  svolgimento  del
          dibattimento  e'  valutata  anche in relazione al fatto che
          nei     confronti     dello     stesso    imputato    siano
          contemporaneamente   in   corso  distinti  processi  presso
          diverse sedi giudiziarie;
                c) (abrogata).
              2. La  partecipazione  al  dibattimento  a  distanza e'
          disposta,  anche  d'ufficio, dal presidente del tribunale o
          della  corte  di  assise  con decreto motivato emesso nella
          fase   degli  atti  preliminari,  ovvero  dal  giudice  con
          ordinanza   nel  corso  del  dibattimento.  Il  decreto  e'
          comunicato  alle  parti  e ai difensori almeno dieci giorni
          prima dell'udienza.
              3. Quando  e' disposta la partecipazione a distanza, e'
          attivato  un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza
          e il luogo della custodia, con modalita' tali da assicurare
          la  contestuale,  effettiva  e  reciproca visibilita' delle
          persone  presenti in entrambi i luoghi e la possibilita' di
          udire  quanto  vi  viene  detto.  Se  il  provvedimento  e'
          adottato  nei  confronti di piu' imputati che si trovano, a
          qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi,
          ciascuno e' posto altresi' in grado, con il medesimo mezzo,
          di vedere ed udire gli altri.
              4. E'  sempre  consentito  al  difensore  o  a  un  suo
          sostituto  di  essere  presente  nel  luogo  dove  si trova
          l'imputato.  Il  difensore  o  il  suo  sostituto  presenti
          nell'aula  di  udienza  e  l'imputato  possono  consultarsi
          riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.
              5. Il  luogo dove l'imputato si collega in audiovisione
          e' equiparato all'aula di udienza.
              6. Un  ausiliario  abilitato ad assistere il giudice in
          udienza  designata  dal  giudice o, in caso di urgenza, del
          presidente  e' presente nel luogo ove si trova l'imputato e
          ne  attesta  l'identita'  dando  atto  che  non  sono posti
          impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle
          facolta'  a  lui  spettanti.  Egli  da' atto altresi' della
          osservanza  delle  disposizioni  di  cui  al  comma 3 ed al
          secondo  periodo  del comma 4 nonche', se ha luogo l'esame,
          delle  cautele  adottate per assicurarne la regolarita' con
          riferimento  al  luogo ove si trova. A tal fine interpella,
          ove  occorra,  l'imputato  ed  il suo difensore. Durante il
          tempo  del  dibattimento  in  cui  non  si procede ad esame
          dell'imputato   il   giudice o,  in  caso  di  urgenza,  il
          presidente, puo' designare ad essere presente nel luogo ove
          si  trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale
          di  polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono,
          ne'   hanno   svolto,  attivita'  di  investigazione  o  di
          protezione  con  riferimento  all'imputato o ai fatti a lui
          riferiti.    Delle   operazioni   svolte   l'ausiliario   o
          l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma
          dell'art. 136 del codice.
              7. Se  nel dibattimento occorre procedere a confronto o
          ricognizione  dell'imputato  o  ad  altro  atto che implica
          l'osservazione  della  sua  persona,  il  giudice,  ove  lo
          ritenga   indispensabile,  sentite  le  parti,  dispone  la
          presenza  dell'imputato  nell'aula  di udienza per il tempo
          necessario al compimento dell'atto".
              -  Si  riporta il testo dell'art. 420-ter del codice di
          procedura penale:
              "Art.  420-ter (Impedimento a comparire dell'imputato o
          del  difensore). - 1. Quando l'imputato, anche se detenuto,
          non  si  presenta  all'udienza  e  risulta che l'assenza e'
          dovuta  ad  assoluta  impossibilita'  di comparire per caso
          fortuito,  forza maggiore o altro legittimo impedimento, il
          giudice,  con  ordinanza,  anche  d'ufficio,  rinvia ad una
          nuova   udienza   e  dispone  che  sia  rinnovato  l'avviso
          all'imputato, a norma dell'art. 419, comma 1.
              2.  Con  le  medesime  modalita'  di  cui al comma 1 il
          giudice  provvede  quando  appare  probabile  che l'assenza
          dell'imputato  sia  dovuta  ad  assoluta  impossibilita' di
          comparire   per   caso   fortuito  o  forza maggiore.  Tale
          probabilita' e' liberamente valutata dal giudice e non puo'
          formare  oggetto  di  discussione  successiva ne' motivo di
          impugnazione.
              3.   Quando  l'imputato,  anche  se  detenuto,  non  si
          presenta  alle successive udienze e ricorrono le condizioni
          previste  dal  comma  1,  il giudice rinvia anche d'ufficio
          l'udienza,  fissa con ordinanza la data della nuova udienza
          e ne dispone la notificazione all'imputato.
              4.  In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la
          nuova  udienza  sostituisce  la  citazione e gli avvisi per
          tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.
              5.  Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di
          assenza  del difensore, quando risulta che l'assenza stessa
          e'  dovuta  ad  assoluta,  impossibilita'  di comparire per
          legittimo impedimento, purche' prontamente comunicato. Tale
          disposizione  non  si applica se l'imputato e' assistito da
          due  difensori  e  l'impedimento  riguarda uno dei medesimi
          ovvero   quando  il  difensore  impedito  ha  designato  un
          sostituto  o  quando  l'imputato  chiede  che si proceda in
          assenza del difensore impedito.".
              -  Si  riporta il testo dell'art. 147-bis del codice di
          procedura penale:
              "Art.  147-bis (Esame delle persone che collaborano con
          la  giustizia  e  degli  imputati  di reato connesso). - 1.
          L'esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla
          legge,  a  programmi  o  misure di protezione anche di tipo
          urgente  o  provvisorio si svolge con le cautele necessarie
          alla    tutela    della   persona   sottoposta   all'esame,
          determinate,  d'ufficio  ovvero  su  richiesta  di  parte o
          dell'autorita'  che ha disposto il programma o le misure di
          protezione,  dal  giudice  o,  nei  casi  di  urgenza,  dal
          presidente del tribunale o della corte di assise.
              2.  Ove  siano disponibili strumenti tecnici idonei, il
          giudice  o  il presidente, sentite le parti, puo' disporre,
          anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante
          collegamento   audiovisivo   che  assicuri  la  contestuale
          visibilita'  delle  persone  presenti  nel  luogo  dove  la
          persona  sottoposta  ad  esame  si  trova.  In tal caso, un
          ausiliario  abilitato  ad  assistere il giudice in udienza,
          designato   dal   giudice   o,  in  caso  di  urgenza,  dal
          presidente,  e'  presente nel luogo ove si trova la persona
          sottoposta ad esame e ne attesta le generalita', dando atto
          della  osservanza delle disposizioni contenute nel presente
          comma  nonche'  delle  cautele  adottate  per assicurare le
          regolarita' dell'esame con riferimento al luogo ove egli si
          trova.  Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale
          a norma dell'art. 136 del codice.
              3.   Salvo   che   il   giudice  ritenga  assolutamente
          necessaria  la presenza della persona da esaminare, l'esame
          si  svolge  a  distanza  secondo  le modalita' previste dal
          comma 2 nei seguenti casi:
                a) quando  le  persone ammesse, in base alla legge, a
          programmi o misure di protezione sono esaminate nell'ambito
          di  un  processo  per taluno dei delitti indicati dall'art.
          51, comma 3-bis, del codice;
                b) quando  nei  confronti della persona sottoposta ad
          esame  e'  stato  emesso  il  decreto  di cambiamento delle
          generalita'  di  cui  all'art. 3 del decreto legislativo 29
          marzo  1993, n. 119; in tale caso, nel procedere all'esame,
          il  giudice  o  il presidente si uniforma a quanto previsto
          dall'art.  6,  comma  6, del medesimo decreto legislativo e
          dispone  le  cautele  idonee  ad evitare che il volto della
          persona sia visibile;
                c) quando,  nell'ambito di un processo per taluno dei
          delitti  previsti  dall'art.  51,  comma 3-bis, del codice,
          devono  essere  esaminate le persone indicate nell'art. 210
          del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti
          di  cui  al  medesimo  art. 51, comma 3-bis, anche se vi e'
          stata separazione dei procedimenti.
              4.  Se la persona da esaminare deve essere assistita da
          un   difensore   si   applicano  le  disposizioni  previste
          dell'art. 146-bis, commi 3, 4 e 6.
              5.  Le  modalita'  di  cui  al  comma  2 possono essere
          altresi'  adottate, a richiesta di parte, per l'esame della
          persona  di  cui  e'  stata  disposta la nuova assunzione a
          norma dell'art. 495, comma 1, del codice, o quando vi siano
          gravi  difficolta'  ad  assicurare  la  comparazione  della
          persona da sottoporre ad esame.".