Art. 17.
1. Dopo l'articolo 384 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art.  384-bis.  -  (Punibilita'  dei  fatti commessi in collegamento
audiovisivo  nel  corso di una rogatoria dall'estero). - I delitti di
cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373, commessi in
occasione  di  un collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria
all'estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato e sono
puniti secondo la legge italiana".
 
          Nota all'art. 17:
              -  Si  riporta  il  testo degli articoli 366, 367, 368,
          369,  371-bis,  372  e 373 del codice penale:     "Art. 366
          (Rifiuto di uffici legalmente dovuti). - Chiunque, nominato
          dall'Autorita'   giudiziaria   perito,  interprete,  ovvero
          custode  di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale,
          ottiene  con  mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di
          comparire  o  di  prestare il suo ufficio, e' punito con la
          reclusione  fino  a  sei  mesi  o  con  la  multa  da  lire
          sessantamila a un milione.
              Le  stesse  pene  si  applicano a chi, chiamato dinanzi
          all'Autorita'  giudiziaria  per  adempiere  ad alcuna delle
          predette  funzioni, rifiuta di dare le proprie generalita',
          ovvero  di  prestare  il  giuramento  richiesto,  ovvero di
          assumere o di adempiere le funzioni medesime.
              Le  disposizioni  precedenti  si applicano alla persona
          chiamata  a  deporre come testimonio dinanzi alla Autorita'
          giudiziaria  e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare
          una funzione giudiziaria.
              Se  il  colpevole  e'  un  perito  o  un  interprete la
          condanna   importa   l'interdizione   dalla  professione  o
          dall'arte".
              "Art.  367  (Simulazione  di  reato).  -  Chiunque  con
          denuncia,  querela,  richiesta o istanza anche se anonima o
          sotto  falso  nome,  diretta all'Autorita' giudiziaria o ad
          altra  Autorita'  che  a quella abbia obbligo di riferirne,
          afferma  falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula
          le  tracce  di  un  reato, in modo che si possa iniziare un
          procedimento  penale  per  accertarlo,  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a tre anni.
              "Art. 368 (Calunnia). - Chiunque, con denunzia, querela
          o  istanza,  anche  se  anonima o sotto falso nome, diretta
          all'Autorita'  giudiziaria  o  ad  un'altra Autorita' che a
          quella  abbia  obbligo  di  riferirne,  incolpa di un reato
          taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui
          le tracce di un reato, e' punito con la reclusione da due a
          sei anni".
              La  pena  e'  aumentata se s'incolpa taluno di un reato
          per  il  quale la legge stabilisce la pena della reclusione
          superiore  nel  massimo  a  dieci anni o un'altra pena piu'
          grave.
              La reclusione e' da quattro a dodici anni, se dal fatto
          deriva  una  condanna  alla  reclusione  superiore a cinque
          anni;  e'  da  sei  a  venti  anni, se dal fatto deriva una
          condanna    all'ergastolo;    [e   si   applica   la   pena
          dell'ergastolo,  se dal fatto deriva una condanna alla pena
          di morte].
              "Art.    369    (Autocalunnia).    Chiunque,   mediante
          dichiarazione    ad   alcuna   delle   Autorita'   indicate
          nell'articolo   precedente,  anche  se  fatta  con  scritto
          anonimo  o  sotto  falso  nome, ovvero mediante confessione
          innanzi  all'Autorita' giudiziaria, incolpa se stesso di un
          reato  che  egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da
          altri, e' punito con la reclusione da uno a tre anni".
              "Art.   371-bis   (False   informazioni   al   pubblico
          ministero).  -  Chiunque,  nel  corso  di  un  procedimento
          penale,   richiesto   dal  pubblico  ministero  di  fornire
          informazioni  ai  fini  delle indagini, rende dichiarazioni
          false ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno
          ai  fatti  sui  quali  viene  sentito,  e'  punito  con  la
          reclusione fino a quattro anni.
              Ferma l'immediata procedibilita' nel caso di rifiuto di
          informazioni,  il  procedimento  penale,  negli altri casi,
          resta  sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del
          quale   sono   state  assunte  le  informazioni  sia  stata
          pronunciata  sentenza di primo grado ovvero il procedimento
          sia  stato  anteriormente  definito con archiviazione o con
          sentenza di non luogo a procedere.
              Le  disposizioni  di  cui  ai  commi primo e secondo si
          applicano,  nell'ipotesi  prevista dall'art. 391-bis, comma
          10,  del  codice  di  procedura  penale,  anche  quando  le
          informazioni  ai  fini  delle  indagini  sono richieste dal
          difensore".
              "Art.  372 (Falsa testimonianza). - Chiunque, deponendo
          come  testimone  innanzi all'Autorita' giudiziaria, afferma
          il  falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte,
          cio'  che  sa intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e'
          punito con la reclusione da due a sei anni"
              "Art.  373  (Falsa  perizia  o  interpretazione).  - Il
          perito   o   l'interprete   che,   nominato  dall'Autorita'
          giudiziaria,   da'  parere  o  interpretazione  mendaci,  e
          afferma  fatti  non  conformi  al  vero, soggiace alle pene
          stabilite nell'articolo precedente.
              La  condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici
          uffici, la interdizione dalla professione o dall'arte".